Sintesi esecutiva
La sentenza Wirth (causa C-532/17), pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 4 luglio 2018, ha risolto una questione apparentemente tecnica ma di grande rilievo per i passeggeri: chi è il "vettore aereo operativo" tenuto al pagamento della compensazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004 quando il volo è eseguito in regime di "wet lease" (locazione di aeromobile con equipaggio). La Corte ha statuito che vettore operativo è quello che esegue effettivamente il volo - ossia che decide della sua effettuazione - e non quello che si limita a noleggiare l'aeromobile e l'equipaggio a un'altra compagnia.
Per i passeggeri italiani questa pronuncia è cruciale per identificare correttamente il destinatario del reclamo e dell'eventuale azione giudiziale. Quando il volo prenotato con una compagnia (ad esempio Lufthansa) viene di fatto operato in wet lease da un'altra compagnia (ad esempio Privatair), il passeggero deve sapere contro chi rivolgere la richiesta. La sentenza Wirth offre il criterio: contro la compagnia che ha venduto il biglietto e ha mantenuto il controllo decisionale del volo, non contro quella che ha messo a disposizione aeromobile ed equipaggio.
I fatti del caso
I signori Helga Wirth e altri passeggeri avevano acquistato dalla compagnia Thomson Airways biglietti per un volo charter di lunga distanza. Il volo fu di fatto eseguito da TUIfly in regime di "wet lease": Thomson Airways aveva noleggiato dalla TUIfly l'aeromobile completo di equipaggio, ma il volo era pubblicizzato come Thomson Airways, venduto con codice di volo Thomson, e l'effettuazione del servizio (decisione di partenza, gestione operativa, comunicazioni con i passeggeri) era sostanzialmente sotto il controllo di Thomson Airways. TUIfly forniva solo il mezzo (aeromobile + equipaggio).
Il volo subì un ritardo significativo. I passeggeri richiesero la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento 261/2004. La questione si pose: contro chi avrebbe dovuto essere rivolta la richiesta? Contro Thomson Airways (vettore "contrattuale" che aveva venduto il biglietto)? Contro TUIfly (vettore "esecutivo" che aveva messo aeromobile ed equipaggio)?
I passeggeri si rivolsero al giudice tedesco contro TUIfly, ritenendola "vettore operativo" perché l'aeromobile e l'equipaggio erano i suoi. TUIfly oppose il rifiuto sostenendo che il vettore operativo era Thomson Airways, perché era questa la compagnia che aveva la responsabilità decisionale del volo. Il Bundesgerichtshof sollevò questione pregiudiziale alla CGUE per chiarire la nozione di "vettore aereo operativo" ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del Regolamento.
La questione giuridica sollevata alla CGUE
Il Bundesgerichtshof chiedeva, in sintesi: se in caso di volo operato in regime di wet lease (in cui un vettore "lessor" noleggia ad un altro vettore "lessee" un aeromobile con equipaggio, mantenendo la responsabilità operativa il lessee), il "vettore aereo operativo" ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del Regolamento 261/2004 sia il lessor (proprietario/operatore dell'aeromobile) oppure il lessee (compagnia che ha venduto il biglietto e che decide dell'effettuazione del volo).
Il ragionamento della Corte
La Corte ha condotto un'interpretazione testuale, sistematica e teleologica della nozione di vettore aereo operativo. Ha innanzitutto richiamato la definizione di cui all'articolo 2, lettera b), del Regolamento, secondo cui "vettore aereo operativo" è il "vettore aereo che opera o intende operare un volo nell'ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un'altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero".
La Corte ha sottolineato i due elementi essenziali della definizione: a) il vettore "opera o intende operare" il volo; b) lo fa nell'ambito di un contratto con il passeggero o per conto di un altro che abbia concluso tale contratto. Da ciò discende che il vettore operativo è chi assume la decisione concreta di effettuare il volo, ossia chi ha la "responsabilità operativa" del volo, non chi si limita a fornire i mezzi materiali.
Nel caso del wet lease, il lessor (TUIfly) si limita a mettere a disposizione l'aeromobile e l'equipaggio; le decisioni operative concrete (effettuare il volo, ritardarlo, cancellarlo) restano del lessee (Thomson Airways), che è anche la compagnia con cui il passeggero ha concluso il contratto di trasporto. Pertanto vettore operativo è il lessee, non il lessor.
La Corte ha precisato che questa interpretazione tiene conto della prospettiva del passeggero: il consumatore conclude il contratto con una compagnia (lessee) e si affida a essa, riconoscendola come responsabile del servizio. Sarebbe contrario al principio di tutela elevata del consumatore consentire al lessee di scaricare la responsabilità sul lessor invocando il regime di noleggio interno.
La Corte ha aggiunto che la nozione di vettore operativo si applica anche quando il volo sia operato da un sub-vettore in seguito a sub-noleggio, purché la responsabilità operativa risieda effettivamente in capo a tale sub-vettore. Il criterio sostanziale è quello del controllo decisionale.
L'interpretazione è coerente con la finalità del Regolamento di evitare frammentazioni della responsabilità e di garantire al passeggero un interlocutore univoco identificabile attraverso il biglietto.
Il dispositivo (holding)
La Corte ha dichiarato che la nozione di "vettore aereo operativo" di cui all'articolo 2, lettera b), del Regolamento (CE) n. 261/2004 deve essere interpretata nel senso che non comprende un vettore aereo che, come nel procedimento principale, dà in noleggio a un altro vettore aereo l'aeromobile con equipaggio nell'ambito di un contratto di wet lease, ma non assume la responsabilità operativa dei voli, anche quando la conferma di prenotazione di un posto su un volo rilasciata ai passeggeri indichi che tale volo è operato da detto primo vettore.
Implicazioni pratiche per i passeggeri italiani
In Italia la sentenza Wirth è il riferimento essenziale per identificare il destinatario corretto del reclamo e dell'eventuale azione giudiziale. Esempi pratici:
- Volo Lufthansa Milano-Francoforte effettuato in wet lease da Air Dolomiti: vettore operativo (e responsabile) è Lufthansa, perché è chi ha venduto il biglietto e ha la responsabilità decisionale del volo.
- Volo ITA Airways operato in wet lease da una compagnia terza: vettore operativo è ITA Airways.
- Volo TUI Fly Italia effettuato con aeromobile noleggiato da altro vettore: vettore operativo è TUI Fly.
La regola pratica: il vettore operativo è quello indicato nella conferma di prenotazione come "operating carrier" o, in mancanza di tale indicazione, quello con cui il passeggero ha contrattato e che gestisce le comunicazioni operative. Eccezione: se il biglietto indica chiaramente "operated by X" e X è una compagnia diversa da quella che ha venduto il biglietto, in linea di principio è X il vettore operativo - ma solo se ha effettivamente la responsabilità decisionale (criterio sostanziale, non formale).
Per il foro competente, in Italia si applica Rehder (C-204/08): scelta tra Giudice di Pace o Tribunale Ordinario del luogo di partenza o di arrivo del volo. Reclami all'ENAC e Conciliazione Paritetica restano disponibili, ricordando che l'ENAC ha potere sanzionatorio sul vettore ma non emette ordini di pagamento individuali.
Sulla prescrizione, la giurisprudenza italiana è divisa: Cassazione Sezioni Unite per il termine biennale ex articolo 949 Cod. Nav., molti giudici di merito per il termine decennale ex articolo 2946 c.c. Agire entro due anni dal volo resta la scelta più cauta.
Come citare questa sentenza nel tuo reclamo
Formula utilizzabile: "Ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 luglio 2018, causa C-532/17, Wirth, EU:C:2018:527, vettore aereo operativo ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del Regolamento (CE) n. 261/2004 è il vettore che assume la responsabilità operativa del volo, e non quello che si limita a noleggiare l'aeromobile con equipaggio in regime di wet lease. Si rivolge pertanto la presente richiesta a [Nome compagnia], in quanto vettore operativo del volo XX-NNNN."
Allegare: prenotazione completa che mostri chi ha venduto il biglietto e (se diverso) chi era indicato come "operating carrier", carta d'imbarco, prova del disservizio, eventuali comunicazioni del vettore.
Questo contenuto è a scopo informativo e non costituisce consulenza legale.
Fonti e link ufficiali
- EUR-Lex CELEX 62017CJ0532: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0532
- Curia: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-532/17
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Sentenze correlate
- Sentenza Rehder (C-204/08) — il foro competente e l'identificazione del vettore
- Sentenza Folkerts (C-11/11) — il ritardo alla destinazione finale
- Sentenza Finnair (C-22/11) — la responsabilità del vettore per negato imbarco
