Sciopero aerei in Italia: i tuoi diritti e come ottenere il rimborso o l'indennizzo
Lo sciopero è la prima causa di disagio aereo per il passeggero italiano. Il cluster di ricerche "sciopero aerei" supera in Italia le 44.000 ricerche al mese: praticamente metà di tutto il volume del nicho dei diritti del passeggero aereo. Eppure è anche il tema su cui circolano più informazioni sbagliate.
La regola fondamentale che pochi spiegano con precisione è semplice ma controintuitiva: non tutti gli scioperi danno diritto alla compensazione pecuniaria 250-600 € prevista dal Regolamento (CE) 261/2004. Dipende da chi sciopera. Se a incrociare le braccia è il personale della stessa compagnia con cui hai prenotato — piloti ITA Airways, assistenti di volo Ryanair, personale di terra Volotea — la compagnia, di norma, deve pagare. Se invece a scioperare sono soggetti terzi rispetto al vettore — controllori del traffico aereo ENAV, handler aeroportuali di un'altra azienda, vigili del fuoco aeroportuali — la compagnia può invocare la cosiddetta "circostanza straordinaria" e rifiutare la compensazione (ma deve comunque garantirti assistenza e riprotezione).
Questa guida ti spiega in dettaglio come funzionano gli scioperi del trasporto aereo in Italia: la cornice giuridica (Legge 146/1990, Regolamento 261/2004), il calendario ufficiale del Ministero, la sentenza CGUE Krüsemann che definisce il discrimine, le fasce di garanzia, le compagnie italiane interessate, e — soprattutto — il percorso passo-per-passo per reclamare quando il tuo volo è coinvolto.
Disclaimer. Questo contenuto è informativo e non costituisce consulenza legale. Per casi complessi rivolgiti a un avvocato o a un'associazione di consumatori qualificata.
1. Il quadro giuridico: Legge 146/1990, Regolamento 261/2004 e sentenza Krüsemann
1.1 La Legge 146/1990 e i servizi pubblici essenziali
In Italia il diritto di sciopero è costituzionalmente garantito (art. 40 Cost.) ma, nei settori che erogano servizi pubblici essenziali, è regolato dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 ("Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali"). Il trasporto aereo è espressamente incluso nei servizi essenziali (art. 1, comma 2, lett. b della legge). Questo significa che gli scioperi del personale aereo — sia di volo (piloti, assistenti) sia di terra (handler, controllori ENAV, personale aeroportuale) — non possono essere proclamati liberamente: devono rispettare regole stringenti su preavviso, durata, periodi di franchigia e, soprattutto, fasce orarie di garanzia.
Le regole tecniche sono integrate dalla Commissione di Garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero (CGS), autorità indipendente che opera presso il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ma il cui calendario operativo è gestito dalla Direzione Generale per gli Affari Generali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1.2 Le fasce di garanzia nel trasporto aereo
Durante uno sciopero del trasporto aereo restano sempre garantiti:
- Voli nelle fasce 7:00 – 10:00 e 18:00 – 21:00 (fasce di garanzia ordinarie).
- Voli intercontinentali in partenza dall'Italia (per evitare l'inutilizzabilità dei collegamenti lungo raggio già prenotati).
- Voli in arrivo programmati in Italia il giorno dello sciopero, indipendentemente dall'orario.
- Voli speciali: sanitari, di Stato, militari, di emergenza, antincendio, di protezione civile, isole minori privi di alternativa.
- Voli charter per pellegrinaggi religiosi se programmati e collegati.
Le fasce di garanzia coprono i decolli e gli atterraggi programmati, ma non eliminano il rischio di ritardo o cancellazione di voli che dovrebbero rientrare in fascia: spesso l'effetto domino su rotazioni e personale si propaga anche oltre l'orario formale dello sciopero.
1.3 Periodi di franchigia (no-strike periods)
La Commissione di Garanzia ha individuato periodi durante i quali non possono essere proclamati scioperi nel trasporto aereo:
- 18 dicembre – 7 gennaio (festività natalizie).
- 3 giorni prima e 3 giorni dopo la Pasqua.
- 27 giugno – 5 settembre (esodo estivo).
- Giorni di referendum e di elezioni politiche, amministrative, europee.
Se un sciopero proclamato cade in una di queste finestre, la Commissione interviene chiedendo il rinvio. Il calendario ufficiale viene aggiornato di conseguenza.
1.4 Il Regolamento (CE) 261/2004
Sul piano dei diritti del passeggero, lo sciopero non è disciplinato in modo specifico nel Regolamento (CE) 261/2004, ma rientra nel quadro generale dell'art. 5 (cancellazione) e dell'art. 6 (ritardo prolungato). Il principio chiave è l'art. 5, comma 3: la compagnia è esonerata dal pagamento della compensazione pecuniaria 250-600 € se prova che la cancellazione "è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso".
Lo sciopero è una "circostanza eccezionale"? Dipende, e proprio qui interviene la sentenza più importante della giurisprudenza CGUE in materia: Krüsemann e altri c. TUIfly (C-195/17, 17 aprile 2018).
1.5 La sentenza Krüsemann (C-195/17, 2018)
Nell'estate del 2016 il personale della compagnia tedesca TUIfly proclamò uno sciopero "selvaggio" (wildcat strike, non formalmente organizzato dai sindacati) in risposta a una ristrutturazione aziendale. Centinaia di voli vennero cancellati. La compagnia rifiutò di pagare la compensazione, sostenendo che si trattava di una circostanza straordinaria.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, su rinvio pregiudiziale, ha stabilito un principio che vale ancora oggi e che si applica anche all'Italia:
Lo sciopero "selvaggio" del personale del vettore, anche se non formalmente organizzato dai sindacati, è un evento intrinseco al normale esercizio dell'attività del vettore e non costituisce una circostanza eccezionale ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento (CE) 261/2004.
In altre parole: se a scioperare è il personale interno della compagnia con cui hai prenotato — sia in forma organizzata (sindacale) sia in forma selvaggia (non sindacale) — il vettore deve pagare la compensazione. Il principio è stato esteso negli anni successivi anche agli scioperi pienamente sindacali del personale interno, in conformità con l'orientamento della giurisprudenza tedesca, francese e — con qualche distinguo — italiana.
Per converso, lo sciopero di terzi — controllori del traffico aereo (in Italia ENAV), handler indipendenti, vigili del fuoco aeroportuali, personale di altre compagnie — è considerato evento esterno al vettore e può rientrare nelle circostanze eccezionali dell'art. 5.3. In questo caso la compagnia non deve pagare la compensazione, ma resta tenuta a fornirti assistenza (art. 9) e riprotezione (art. 8).
Riferimento allowlist: Krüsemann (C-195/17, 2018) — caso di principio sugli scioperi del personale del vettore.
2. Il calendario degli scioperi: dove guardarlo davvero
2.1 La fonte primaria: scioperi.mit.gov.it
L'unica fonte ufficiale, gratuita e aggiornata in tempo reale del calendario degli scioperi proclamati in Italia è il portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: scioperi.mit.gov.it.
Il sito pubblica tutte le proclamazioni di sciopero, suddivise per settore (trasporto aereo, ferroviario, marittimo, locale, pubblico impiego). Per ogni proclamazione trovi:
- Data, ora di inizio e di fine dello sciopero.
- Categoria interessata (es. "Personale di volo", "Controllori del traffico aereo ENAV", "Handler aeroportuali", "Personale di terra Ryanair").
- Sindacato proclamante (CGIL Filt, UILT, CISL Fit, UGL Trasporto Aereo, sindacati autonomi come ANPAC, SEPLA, USB Lavoro Privato).
- Compagnia o azienda coinvolta (es. ITA Airways, Ryanair, EAS — Europe Airline Services, Aviapartner, GH Italia).
- Eventuali rinvii o revoche decisi dalla Commissione di Garanzia.
Consiglio operativo. Controlla il calendario MIT 7-14 giorni prima del volo e di nuovo 48 ore prima. La maggior parte degli scioperi del settore aereo viene proclamata con preavviso di 10-30 giorni; le revoche dell'ultimo minuto sono possibili ma rare.
2.2 Perché non pubblichiamo qui un calendario "live"
Sul nostro sito non includiamo elenchi di scioperi imminenti perché diventerebbero obsoleti nel giro di ore. Ti consigliamo di consultare direttamente il portale MIT e — per le proclamazioni della tua compagnia preferita — i comunicati ufficiali dei sindacati di settore.
Le pagine compagnia di RimborsoVolo (es. Compagnia ITA Airways, Compagnia Ryanair, Compagnia Volotea) ti spiegano invece il trattamento sistematico di un eventuale sciopero della singola compagnia: come reclamare, quanto puoi recuperare, le particolarità contrattuali da conoscere.
2.3 Le compagnie italiane più coinvolte
Le proclamazioni di sciopero del 2024-2025 hanno toccato in particolare:
- ITA Airways — sindacati interessati: ANPAC e SEPLA (piloti), UILT/CGIL Filt/CISL Fit (assistenti di volo e personale di terra). Tra 2 e 4 proclamazioni significative all'anno.
- Ryanair Italia (entità legale Malta Air per i voli operati con base italiana) — sindacati FIT-CISL, FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL Aria, sindacato autonomo ANPAV. Cluster ricerche
sciopero ryanair= 4.400/mese. - easyJet Italia — sindacati ANPAV, AVIA, ANPAC. Cluster
sciopero aerei easyjet= 390/mese. - Volotea — sindacati ANPAV, UILTRASPORTI. Cluster
sciopero volotea= 480/mese. - Aeroitalia — sindacati USB Lavoro Privato; presenza sindacale più frammentata.
A queste vanno aggiunti gli scioperi trasversali che colpiscono più compagnie contemporaneamente:
- Controllori del traffico aereo ENAV — gestiti tramite ANPCAT e Cila-Av. Cluster
sciopero enav= 260/mese,sciopero controllori volo= 480/mese. - Handler aeroportuali (Aviapartner, GH Italia, ATA, Servisair) — interessano specifici aeroporti (FCO, MXP, BGY, LIN, NAP).
- Vigili del fuoco aeroportuali, polizia di frontiera, dogane — più rari ma occasionali.
3. Sciopero del personale del vettore vs sciopero di terzi: la differenza che cambia tutto
Questa è la sezione più importante della guida. Memorizzala.
3.1 Sciopero del personale interno della compagnia → compensazione SÌ
Se a scioperare è il personale della stessa compagnia con cui hai prenotato — piloti, assistenti di volo, personale di terra dipendente direttamente dal vettore — la sentenza Krüsemann esclude che si tratti di circostanza straordinaria. Hai quindi diritto, oltre a rimborso o riprotezione:
- 250 € se la rotta è ≤ 1.500 km
- 400 € se la rotta intra-UE > 1.500 km, oppure rotta non-UE compresa fra 1.500 e 3.500 km
- 600 € se la rotta non-UE > 3.500 km
(Importi previsti dall'art. 7 del Regolamento 261/2004.)
Esempi pratici di scioperi che danno diritto alla compensazione:
- Sciopero ITA Airways dei piloti SEPLA proclamato per una giornata, con cancellazione del tuo Roma-Catania (700 km circa) → 250 €.
- Sciopero Ryanair del personale di cabina proclamato per 4 ore, con cancellazione del tuo Bergamo-Berlino (940 km) → 250 €.
- Sciopero easyJet Italia dei piloti, con cancellazione del tuo Milano Malpensa-Atene (1.800 km intra-UE) → 400 €.
- Sciopero Volotea del personale di terra, con cancellazione del tuo Venezia-Madrid (1.400 km) → 250 €.
3.2 Sciopero ENAV / controllori del traffico aereo → compensazione di norma NO
Quando a scioperare sono i controllori del traffico aereo (ENAV in Italia, ENAIRE in Spagna, DSNA in Francia, DFS in Germania), l'evento è esterno al vettore: il vettore subisce lo sciopero come tutte le altre compagnie. La giurisprudenza tedesca e francese — pur con qualche apertura recente in casi specifici — considera prevalentemente questi episodi come circostanze eccezionali ex art. 5.3. In Italia molti Giudici di Pace seguono lo stesso orientamento.
Esempio pratico:
- Sciopero ENAV di 4 ore proclamato il 13 ottobre, che cancella tre tuoi voli (Roma-Napoli, Catania-Milano, Bologna-Bari). La compagnia ti deve rimborso o riprotezione + assistenza in aeroporto (pasti, bevande, hotel se la riprotezione è il giorno dopo, comunicazioni). Ma la compensazione 250-600 € può non spettare.
Attenzione. "Di norma" non significa "sempre". Alcuni Giudici di Pace italiani hanno riconosciuto la compensazione anche per scioperi ENAV, valutando caso per caso se la compagnia abbia adottato "tutte le misure ragionevoli" per evitare il danno (ad esempio: riprotezione tempestiva su altri vettori, comunicazione con anticipo, scelta di slot orari alternativi). Se la cancellazione ti sembra evitabile, vale la pena tentare comunque la richiesta.
3.3 Sciopero handler / aziende terze in aeroporto → di norma NO
Stesso ragionamento dello sciopero ENAV: aziende come Aviapartner, GH Italia, ATA, Servisair sono giuridicamente terze rispetto al vettore. Se il tuo volo è stato cancellato perché Aviapartner FCO ha incrociato le braccia, la compagnia può rifiutare la compensazione ma deve riproteggerti.
3.4 Sciopero di vigili del fuoco, polizia, dogane → NO
Eventi tipicamente extra-vettore. Compensazione esclusa, ma assistenza dovuta.
3.5 Sciopero di una compagnia diversa dalla tua che blocca lo slot → caso ambiguo
Esempio: volo Ryanair cancellato perché lo sciopero del personale ITA Airways ha congestionato gli slot del FCO. Qui il caso è ambiguo — Ryanair potrebbe sostenere che la responsabilità è di terzi (ITA), ma la giurisprudenza è ancora in evoluzione. Vale la pena reclamare e, in caso di rifiuto, valutare con un avvocato.
4. Cosa devi fare se il tuo volo è cancellato per sciopero
4.1 In aeroporto, il giorno del volo
- Vai comunque al banco check-in / al gate, anche se l'app dice "cancellato". Per le riprotezioni di cortesia sui voli successivi spesso si lavora di persona.
- Conserva la carta d'imbarco (cartacea o digitale) — è il tuo principale documento di prova.
- Chiedi per iscritto la conferma della cancellazione (un'email automatica o un fogliolino del banco vanno bene). Ti servirà per reclamare.
- Esercita immediatamente la scelta tra rimborso e riprotezione ai sensi dell'art. 8 Reg. 261/2004:
- Riprotezione in tempi più rapidi possibili verso la destinazione finale, anche su altra compagnia (la legge dice "voli alternativi comparabili", il che include altre compagnie quando la tua non ha posti).
- Riprotezione in data successiva scelta da te, soggetta a disponibilità.
Pretendi l'assistenza ex art. 9: pasti e bevande in misura ragionevole, due chiamate o email gratuite, sistemazione in hotel se la riprotezione è il giorno successivo, transfer hotel-aeroporto.
4.2 Se la compagnia non ti offre assistenza
Conserva tutti gli scontrini di pasti, bevande, hotel, taxi/treno, comunicazioni. Potrai chiederne il rimborso con il reclamo successivo. Il consiglio operativo è: spendi importi ragionevoli (non andare al ristorante stellato), perché il giudice valuterà la "ragionevolezza" della spesa.
4.3 Il reclamo scritto alla compagnia
Entro 6 mesi dal volo (termine indicativo ENAC; per sicurezza, prima possibile), invia un reclamo scritto al servizio passeggeri della compagnia, preferibilmente via:
- PEC (la più sicura — vale come raccomandata).
- Modulo online ufficiale della compagnia (più rapido, ma conserva conferma di invio e screenshot).
- Raccomandata A/R (sempre valida).
Nel reclamo includi:
- Dati anagrafici e contatti.
- Codice prenotazione e numero del volo.
- Data, rotta, ora prevista di partenza e di arrivo.
- Descrizione dell'evento (cancellazione/ritardo per sciopero, con riferimento alla proclamazione).
- Richiesta esplicita di compensazione (importo motivato) + rimborso spese sostenute (allega scontrini) + interessi legali dalla data della richiesta.
- Termine di 30 giorni per la risposta.
La compagnia ha 6 settimane per rispondere (linee guida ENAC). Se nega ingiustamente o non risponde, passa al punto successivo.
4.4 ENAC: utile ma non risolutivo per il pagamento individuale
ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) può ricevere la tua segnalazione, valutare la fondatezza e — in caso di violazione del Regolamento 261/2004 — sanzionare la compagnia (da 2.500 a 50.000 € per ogni violazione, ex art. 3 D.Lgs. 69/2006).
ATTENZIONE: ENAC non può ordinare alla compagnia di pagarti. La segnalazione è utile come "munizione" probatoria per un'eventuale causa civile e per costringere la compagnia a rispondere, ma il rimborso/compensazione lo ottieni solo dalla compagnia stessa o, in alternativa, dal Giudice di Pace.
Per dettagli su come segnalare ad ENAC: Guida ENAC: come segnalare un disservizio.
4.5 Conciliazione Paritetica (se la compagnia aderisce)
Alcune compagnie (storicamente Alitalia/ITA Airways, Lufthansa) hanno protocolli di Conciliazione Paritetica con le associazioni dei consumatori (Altroconsumo, Federconsumatori, Codacons, Adoc, U.Di.Con., ADUC). La procedura è gratuita e non vincolante per il cliente: se accetti la proposta conciliativa, ottieni il pagamento in 30-90 giorni.
Ryanair, Wizz Air, Volotea, Aeroitalia non hanno protocolli paritetici — devi rivolgerti direttamente al Giudice di Pace o farti assistere da un servizio professionale di reclamo come AirHelp.
4.6 Giudice di Pace (il path che produce davvero il pagamento)
Per controversie fino a €5.000 (categoria che comprende praticamente tutti i reclami EU 261), la competenza è del Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c.:
- Fino a €1.100: puoi stare in giudizio personalmente.
- Da €1.100 a €5.000: assistenza di avvocato obbligatoria.
Foro competente: aeroporto di partenza o di destinazione del volo (principio ribadito da CGUE in Rehder (C-204/08, 2009)).
Costi: contributo unificato €43 (fino a 1.100 €) o €98 (1.100-5.200 €), marca da bollo €27, notifica €10-30. Tempi medi: 6-12 mesi. Se vinci, il giudice condanna la compagnia al pagamento delle spese — il tuo costo netto è in genere vicino a zero.
4.7 Affidare la pratica a un servizio professionale
Se preferisci non gestire personalmente PEC, raccomandate e (eventualmente) un ricorso al Giudice di Pace, puoi affidare la pratica a un servizio specializzato come AirHelp. La commissione (35 % + IVA in caso di success fee, gratis in caso di rifiuto) viene scalata dal rimborso effettivamente ottenuto.
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5. Riprotezione obbligatoria: il diritto più sottovalutato
L'art. 8 del Regolamento (CE) 261/2004 ti dà tre opzioni mutuamente esclusive in caso di cancellazione o ritardo prolungato (≥5 ore):
| Opzione | Cosa significa | Tempi |
|---|---|---|
| A. Rimborso integrale | Restituzione del prezzo del biglietto entro 7 giorni, anche per le tratte già percorse divenute inutili | 7 giorni |
| B. Riprotezione in tempi rapidi | Volo alternativo verso la destinazione finale "in tempi i più rapidi possibili", anche su altra compagnia | Stesso giorno o successivo |
| C. Riprotezione in data successiva | Volo alternativo a tua scelta su data futura (soggetta a disponibilità) | A tua discrezione |
La scelta è del passeggero, non della compagnia. Se ti propongono solo un voucher o solo un volo 3 giorni dopo, hai il diritto di rifiutare e pretendere una delle altre opzioni.
In particolare, l'opzione B (riprotezione rapida anche su altra compagnia) è quella più tutelante: se ITA Airways non ti può imbarcare oggi su un Roma-Catania e c'è un Ryanair che parte fra tre ore con posti disponibili, ITA ti deve riproteggere su Ryanair pagando la differenza.
In pratica le compagnie low-cost — Ryanair in primis — spesso disinformano i passeggeri offrendo solo "rimborso o riprotezione sui nostri voli successivi", senza menzionare l'opzione su altri vettori. Questa è una violazione del Regolamento. Il consiglio: chiedi per iscritto la riprotezione su altre compagnie con un messaggio del tipo "Ai sensi dell'art. 8.1.b del Reg. (CE) 261/2004 richiedo riprotezione verso [destinazione] in tempi i più rapidi possibili, anche su vettori diversi".
6. Calcolo della compensazione: la tabella distanze
| Distanza | Rotta | Importo (art. 7 Reg. 261/2004) |
|---|---|---|
| Fino a 1.500 km | Qualunque (UE o non UE) | 250 € |
| Oltre 1.500 km | Intra-UE | 400 € |
| 1.500 – 3.500 km | Da/per Paesi terzi | 400 € |
| Oltre 3.500 km | Da/per Paesi terzi | 600 € |
La distanza è calcolata in linea d'aria (great-circle) fra aeroporto di partenza e aeroporto di destinazione finale. Per voli con scali, si guarda la distanza partenza-destinazione finale (sentenza Folkerts (C-11/11, 2013) — il ritardo all'arrivo a destinazione finale fa cumulo).
Riduzione del 50 %. Se la compagnia ti riprotegge su un volo che arriva a destinazione entro un certo intervallo dall'orario originario (2 ore per voli ≤1.500 km, 3 ore per intra-UE >1.500 km e Paesi terzi 1.500-3.500 km, 4 ore per Paesi terzi >3.500 km), la compensazione è dimezzata.
Esempi:
- Roma Fiumicino → Bari (470 km circa) cancellato per sciopero ITA Airways, riprotetto 5 ore dopo → 250 € pieni (la riduzione del 50 % si applica solo se arrivi entro 2 ore dall'orario originario).
- Milano Malpensa → Madrid (1.180 km) cancellato per sciopero piloti, riprotetto 6 ore dopo → 250 € pieni.
- Roma Fiumicino → New York JFK (6.900 km) cancellato per sciopero ITA personale di volo → 600 € se ritardo all'arrivo finale ≥4 ore; 300 € se ritardo finale tra 2 e 4 ore.
Calcolatore interattivo. Inserisci i dati del tuo volo nel nostro calcolatore della compensazione per ottenere una stima immediata dell'importo dovuto.
7. Cosa puoi recuperare oltre la compensazione
Oltre alla compensazione forfettaria 250-600 € e al rimborso del biglietto, hai diritto a:
- Pasti e bevande in misura ragionevole durante l'attesa (es. €15-25 per pasto in aeroporto).
- Due chiamate o messaggi o email gratuiti.
- Sistemazione in hotel se la riprotezione è il giorno successivo, con relativi transfer.
- Spese impreviste collegate (es. taxi se il treno per casa non è più operativo, biglietto del bus sostitutivo, parcheggio aggiuntivo).
- Risarcimento di danni ulteriori ex art. 12 Reg. 261/2004 e Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) — ad esempio danno da perdita di vacanza, perdita di un evento prenotato (concerto, matrimonio, conferenza di lavoro). Questi vanno provati con documentazione (biglietti, contratti, fatture) e quantificati nel reclamo.
Conserva sempre tutti gli scontrini, le ricevute e le email. Senza prove non si recupera nulla.
8. La questione della prescrizione (orientamenti contrastanti)
La prescrizione dell'azione di compensazione pecuniaria ex Reg. 261/2004 è oggetto di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza italiana:
- Orientamento prevalente della Corte di Cassazione: applica il termine biennale dell'art. 949 del Codice della Navigazione (in analogia alla prescrizione delle azioni derivanti da contratto di trasporto aereo di persone, allineata anche all'art. 35 della Convenzione di Montreal).
- Orientamento di alcuni giudici di merito (varie sezioni civili, giudici di pace): applica invece il termine decennale dell'art. 2946 del Codice Civile, qualificando la compensazione come obbligazione legale di indennizzo standardizzato, non come risarcimento da trasporto.
La Corte di Giustizia UE, nel caso Cuadrench Moré (C-139/11, 2013), ha confermato che la durata della prescrizione è di competenza degli ordinamenti nazionali — senza imporre né escludere alcuna delle due letture.
Consiglio operativo prudenziale: agisci entro 2 anni dalla data del volo per non incorrere nel rischio di decadenza. Pillar dedicato: Guida prescrizione volo Italia.
9. Lista compagnie italiane: come si comportano in caso di sciopero
| Compagnia | Hub principale | Reclamo via | Aderisce a Conciliazione Paritetica | Tempo medio risposta |
|---|---|---|---|---|
| ITA Airways | FCO | Form online + PEC | Sì (eredità Alitalia) | 30-60 giorni |
| Ryanair | BGY, BLQ | Solo form online | No | 28 giorni (dichiarato) |
| easyJet Italia | MXP | Form online | Parziale | 30-45 giorni |
| Wizz Air | MXP, FCO, CTA | Form online | No | 30 giorni (dichiarato) |
| Volotea | VCE, VRN | Form online + email | No | 30-60 giorni |
| Aeroitalia | FCO | Form online + PEC | No | 30-90 giorni |
| Lufthansa | FRA via MXP/FCO | Form online | Sì | 28-42 giorni |
Per dettagli specifici sulla procedura di reclamo per ciascuna compagnia consulta le pagine dedicate:
10. Domande frequenti
Lo sciopero aereo dà sempre diritto alla compensazione?
No. Dipende da chi sciopera. Se a scioperare è il personale interno della tua compagnia (piloti, assistenti di volo, personale di terra dipendente), sì — la sentenza Krüsemann (C-195/17) impone il pagamento. Se invece a scioperare sono soggetti terzi (controllori ENAV, handler indipendenti, vigili del fuoco aeroportuali), la compagnia di norma può invocare l'eccezione di "circostanze straordinarie" ex art. 5.3 Reg. 261/2004 e rifiutare la compensazione. Resta però l'obbligo di assistenza (art. 9) e riprotezione (art. 8).
Dove trovo il calendario aggiornato degli scioperi aerei in Italia?
Sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: scioperi.mit.gov.it. È la fonte primaria ufficiale, gratuita, aggiornata in tempo reale. Ogni altra lista (siti dei sindacati, news, blog) è derivata.
Cosa sono le fasce di garanzia previste dalla Legge 146/1990?
Sono fasce orarie durante le quali — anche se è in corso uno sciopero — devono comunque essere garantiti i voli: 7:00-10:00 e 18:00-21:00, oltre ai voli intercontinentali in partenza dall'Italia e ai voli speciali (sanitari, di Stato, militari, di emergenza). Ma le fasce non eliminano il rischio di ritardi e cancellazioni anche al loro interno per effetto domino.
Lo sciopero ENAV dà diritto a essere risarciti?
Lo sciopero ENAV (controllori del traffico aereo) è considerato evento esterno alla compagnia. La maggior parte dei Giudici di Pace italiani lo qualifica come circostanza straordinaria ex art. 5.3, escludendo la compensazione 250-600 €. La compagnia mantiene però l'obbligo di assistenza (pasti, bevande, hotel) e riprotezione (volo alternativo). Vale comunque la pena tentare il reclamo: alcune pronunce hanno riconosciuto la compensazione anche per scioperi ENAV se la compagnia non ha adottato "tutte le misure ragionevoli" per evitare il danno.
Lo sciopero del personale ITA Airways o Ryanair dà diritto alla compensazione?
Sì, di norma. Si applica la sentenza Krüsemann: lo sciopero del personale interno del vettore non è circostanza straordinaria. Hai quindi diritto alla compensazione 250-600 € (in base alla distanza) oltre a rimborso o riprotezione e assistenza in aeroporto.
Cosa devo fare il giorno dello sciopero se il mio volo è cancellato?
(1) Vai comunque all'aeroporto o controlla l'app. (2) Esercita la scelta art. 8: rimborso o riprotezione. (3) Pretendi l'assistenza ex art. 9: pasti, hotel, transfer. (4) Conserva carta d'imbarco e tutti gli scontrini. (5) Entro 6 mesi invia reclamo scritto alla compagnia. (6) Se nega o non risponde, valuta segnalazione ENAC, Conciliazione Paritetica o ricorso al Giudice di Pace.
La compensazione si applica anche se il volo è solo in ritardo per sciopero?
Sì, se il ritardo all'arrivo alla destinazione finale è di almeno 3 ore (principio della sentenza Sturgeon (C-402/07, 2009)) e lo sciopero non integra una circostanza straordinaria.
Posso chiedere la compensazione se mi hanno avvisato della cancellazione con largo anticipo?
L'art. 5 Reg. 261/2004 prevede che la compensazione non è dovuta se la compagnia ti avvisa con almeno 14 giorni di anticipo, oppure tra 7 e 14 giorni se ti offre una riprotezione che arriva entro 4 ore dall'orario originario, oppure meno di 7 giorni se la riprotezione arriva entro 2 ore. Se non sei stato avvisato entro questi termini, la compensazione spetta (salvo che la cancellazione integri davvero una circostanza straordinaria).
Cosa fare se la compagnia mi propone solo un voucher?
Hai il diritto di rifiutarlo e pretendere il rimborso in denaro entro 7 giorni (art. 8.1.a) o la riprotezione. L'accettazione del voucher è una scelta del passeggero, non un obbligo. Per dettagli: Voucher o denaro: cosa scegliere.
Posso recuperare le spese di hotel, taxi e pasti?
Sì, conservando gli scontrini e con il reclamo scritto. La spesa deve essere "ragionevole" (no albergo a 5 stelle, no ristorante stellato). Sono rimborsabili anche le spese impreviste collegate alla cancellazione: taxi se il treno per casa non è più operativo, parcheggio aggiuntivo, biglietti del bus sostitutivo.
11. Riepilogo: la check-list operativa
- Verifica la natura dello sciopero (personale del vettore = compensazione SÌ; terzi come ENAV/handler = compensazione di norma NO).
- Esercita art. 8 (rimborso o riprotezione, scelta tua).
- Pretendi assistenza ex art. 9 (pasti, bevande, hotel, transfer, comunicazioni).
- Conserva tutto: carta d'imbarco, conferma cancellazione, scontrini.
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Articolo aggiornato il 6 giugno 2026 dalla Redazione di RimborsoVolo. Questo contenuto è informativo e non costituisce consulenza legale. Per casi complessi rivolgiti a un avvocato del Foro competente o a un'associazione di consumatori qualificata. I riferimenti al Regolamento (CE) 261/2004 e alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sono verificati contro le fonti EUR-Lex.
