Il volo cancellato oggi è una situazione disciplinata dall’art. 8 del Regolamento (CE) n. 261/2004, che riconosce al passeggero il diritto di scegliere fra il rimborso integrale del biglietto e la riprotezione su altro volo, con diritto all’assistenza dell’art. 9 e a una compensazione pecuniaria di 250–600 €.
Risposta breve: con il volo cancellato hai diritto a scegliere fra rimborso del biglietto e riprotezione su un altro volo (art. 8 del Regolamento (CE) n. 261/2004) e, se sei in attesa, ad assistenza — pasti, pernottamento, comunicazioni (art. 9). In più ti spetta una compensazione di 250 €, 400 € o 600 € a passeggero secondo la distanza (art. 7), se la cancellazione è stata comunicata con meno di 14 giorni di preavviso e non dipende da circostanze eccezionali. Lo sciopero del personale della compagnia non rientra fra le circostanze eccezionali.
Il tabellone dice cancellato, la fila al banco è già lunga e nessuno spiega cosa succede adesso. Le decisioni che prendi in questa prima ora valgono più di tutto quello che farai nei mesi successivi, perché determinano sia dove dormirai stanotte sia quali prove avrai in mano quando chiederai i soldi. Ecco l’ordine in cui muoverti.
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Prima mossa: scegli tu fra rimborso e riprotezione
Le alternative previste dall’articolo 8 sono 2 e la scelta spetta al passeggero, non alla compagnia: il rimborso integrale del biglietto entro sette giorni oppure la riprotezione sul primo volo utile verso la destinazione finale. Il vettore ha l’obbligo di presentarle entrambe, non soltanto quella che gli conviene.
Non accettare la prima proposta per inerzia.
Al banco viene spesso presentata d’ufficio una sola opzione, di solito la riprotezione sul volo del giorno successivo, come se fosse l’unica disponibile. Se preferisci il rimborso e rinunciare al viaggio, hai diritto a ottenerlo; se invece vuoi comunque arrivare, la riprotezione va offerta alla prima occasione utile e non necessariamente su un volo della stessa compagnia.
Quest’ultimo punto è quello su cui si ottiene di più insistendo. Un vettore che ha il primo posto libero fra due giorni deve valutare la riprotezione su un’altra compagnia, e chiederlo esplicitamente al banco cambia spesso l’esito: la pagina sul diritto alla riprotezione spiega come formulare la richiesta.
Se scegli il rimborso, verifica su cosa viene calcolato. Il Regolamento parla del prezzo pieno del biglietto per la parte non utilizzata, quindi comprende tasse, supplementi e servizi accessori pagati e mai fruiti: il posto assegnato, l’imbarco prioritario, il bagaglio da stiva. Le compagnie tendono a restituire la sola tariffa base, e la differenza va richiesta espressamente.
Seconda mossa: pretendi l’assistenza dell’articolo 9
Le voci dovute dal vettore sono 3 e nessuna dipende dal motivo della cancellazione: pasti e bevande proporzionati alla durata dell’attesa, pernottamento in albergo con il relativo trasferimento se la partenza slitta al giorno seguente, e la possibilità di effettuare due chiamate o inviare due messaggi.
L’assistenza spetta anche quando la compensazione non spetta.
È la distinzione che il personale ai banchi tende a non chiarire: se la cancellazione dipende da una circostanza straordinaria genuina, i 250 o 600 euro non sono dovuti, ma la cena, l’albergo e il taxi restano interamente a carico del vettore. Sono due obblighi giuridicamente separati, e il secondo non ha eccezioni.
Se al banco non offrono nulla, provvedi tu e chiedi il rimborso dopo. Conserva lo scontrino fiscale con il dettaglio delle voci, perché la ricevuta della carta con il solo importo apre quasi sempre una contestazione, e annota l’ora in cui hai chiesto assistenza: quel dato dimostra che il vettore era stato messo in condizione di adempiere. Le spese devono restare ragionevoli, quindi un albergo vicino allo scalo e non una suite in centro. La pagina sull'assistenza dovuta elenca i casi limite.
Nessuno ti ha offerto né cena né albergo? Fai valutare gratis anche il rimborso delle spese.
Terza mossa: raccogli le prove finché sei in aeroporto
Gli elementi da salvare adesso sono 5: una foto del tabellone con la dicitura di cancellazione, la comunicazione ricevuta dalla compagnia, la carta d’imbarco o la conferma di prenotazione, gli scontrini delle spese, il nome di chi ti ha parlato al banco.
La foto del tabellone vale più di tutto.
A distanza di mesi, ricostruire l’orario e la formulazione esatta dell’annuncio diventa difficile, e i tracker gratuiti conservano i dati storici per finestre brevi. Uno scatto fatto sul posto chiude in un secondo una discussione che altrimenti costa ore di ricerca e, sugli scali minori, può rivelarsi impossibile.
Chiedi al banco il motivo della cancellazione e mettilo per iscritto. Se ti viene detto a voce che si tratta di un guasto tecnico, annota ora, nome e formulazione: quella dichiarazione contrasta con l’eventuale rifiuto successivo motivato dal maltempo, e la contraddizione pesa davanti al giudice.
Utile anche una prova indiretta del contesto. Fotografa il tabellone completo, non solo la riga del tuo volo: se gli altri collegamenti in partenza nella stessa fascia oraria risultano regolari, quell’immagine smonta in anticipo la difesa fondata sulle condizioni meteorologiche avverse, che è la motivazione più ricorrente nelle risposte negative.
Quando la compensazione spetta davvero
| Distanza del volo | Compensazione |
|---|---|
| fino a 1.500 km | 250 € |
| da 1.500 a 3.500 km, e tutti i voli intra-UE oltre 1.500 km | 400 € |
| oltre 3.500 km fuori dall’UE | 600 € |
L’importo non dipende dal prezzo del biglietto. La distanza si misura in linea d’aria fra aeroporto di partenza e destinazione finale, senza sommare gli scali. La soglia delle tre ore all’arrivo deriva da C-402/07 Sturgeon.
I presupposti sono 2 e devono ricorrere insieme: la cancellazione comunicata con meno di 14 giorni di preavviso rispetto alla data del volo e l’assenza di una circostanza straordinaria provata dal vettore. L’importo riconosciuto va da 250 a 600 euro per passeggero secondo la distanza della tratta.
Il preavviso si conta dalla comunicazione, non dal volo.
Una cancellazione annunciata quindici giorni prima non dà diritto ad alcuna compensazione, una annunciata tredici giorni prima sì, salvo che la riprotezione offerta rispetti le finestre orarie ravvicinate previste dall’articolo 5. È una soglia netta, e la prova della data di comunicazione la fornisce la mail o il messaggio ricevuto.
Sulle circostanze straordinarie la giurisprudenza ha fissato paletti precisi. Il guasto tecnico emerso nella normale operatività non esonera dopo Wallentin-Hermann C-549/07 e van der Lans C-257/14; lo sciopero del personale della compagnia non esonera dopo Krüsemann C-195/17; il maltempo esonera solo se documentato sul volo specifico. La pagina sulle circostanze straordinarie elenca i casi.
Nei giorni successivi: come si presenta la richiesta
I passaggi da seguire sono 3, in quest’ordine: la richiesta scritta alla compagnia attraverso il canale che essa stessa indica, la segnalazione all’autorità nazionale se non arriva risposta, il ricorso al giudice per incassare. Ogni vettore ha una propria form dedicata e propri tempi dichiarati.
Scrivi presto, mentre ricordi i dettagli.
I termini dichiarati variano parecchio: Lufthansa indica due settimane per la risposta al feedback, easyJet chiede ventotto giorni prima che il passeggero coinvolga terzi, Wizz Air dichiara trenta giorni per accettare o respingere, ITA Airways indica due mesi come soglia oltre la quale rivolgersi all’autorità. Ryanair punta a dieci giorni sul proprio modulo EU 261.
Nella richiesta indica tutti i passeggeri della prenotazione, minori compresi, perché la compensazione spetta a ciascuno separatamente. Chiedi il bonifico con IBAN a tuo nome e allega le ricevute delle spese: il modello di reclamo contiene i riferimenti normativi da citare.
Una famiglia di quattro persone su una tratta da 400 euro chiede quindi 1.600 euro complessivi, non 400. È l’errore più costoso di tutta la procedura, perché una pratica liquidata per un solo passeggero è difficile da riaprire: correggerla richiede una nuova richiesta e un nuovo ciclo di attesa, mentre indicare tutti i nomi la prima volta non costa nulla.
Se la compagnia rifiuta o non risponde
Le strade restanti sono 3: la segnalazione all’ENAC, gratuita e online per i voli da o per l’Italia; la conciliazione paritetica dove il vettore vi aderisce; il ricorso al Giudice di Pace, competente fino a 5.000 euro e senza avvocato sotto i 1.100.
L’ENAC non ordina il pagamento.
Verifica il rispetto del Regolamento (CE) 261/2004 e può sanzionare il vettore, ma il passeggero non incassa per questa via. Serve a costruire il fascicolo e a ottenere una valutazione dell’autorità che pesa nella fase successiva, quando la compagnia deve difendere davanti al giudice una posizione già ritenuta infondata.
Muoviti entro 2 anni dal volo. La Cassazione applica la prescrizione biennale del Codice della navigazione, mentre alcuni Giudici di Pace hanno seguito la tesi decennale: la pagina sulla prescrizione spiega perché è imprudente contarci. Davanti al giudice puoi scegliere il foro del luogo di partenza o di arrivo, in forza di Rehder C-204/08.
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Fonti
Diritto di scelta fra rimborso e riprotezione, contenuto dell’assistenza dovuta, soglia dei quattordici giorni di preavviso e importi della compensazione: Regolamento (CE) 261/2004, articoli 5, 7, 8 e 9, EUR-Lex, CELEX 32004R0261. Sentenze della Corte di giustizia: Wallentin-Hermann C-549/07, van der Lans C-257/14, Krüsemann C-195/17, Rehder C-204/08, su curia.europa.eu. Termini di risposta dichiarati dai vettori: pagine ufficiali di Ryanair, easyJet, Wizz Air, ITA Airways e Lufthansa, consultate il 25 agosto 2026. ENAC, sezione diritti dei passeggeri.
Questo contenuto è informativo e non costituisce consulenza legale. Per casi complessi rivolgiti a un avvocato del foro competente o a un’associazione di consumatori.
Domande frequenti
Cosa posso chiedere se il mio volo è cancellato oggi?
Puoi scegliere fra il rimborso integrale del biglietto e la riprotezione su un altro volo (art. 8 del Regolamento CE n. 261/2004); nell’attesa hai inoltre diritto a pasti, pernottamento e comunicazioni (art. 9).
La compagnia aerea può impormi la riprotezione senza che io la accetti?
No: il Regolamento (CE) n. 261/2004 riconosce al passeggero il diritto di scegliere la soluzione preferita tra rimborso e riprotezione; raccogliere le prove nella prima ora dopo la cancellazione rafforza qualsiasi richiesta successiva.
