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Sentenza Rehder (C-204/08): il passeggero può citare il vettore nel foro di partenza o di arrivo

La CGUE ha riconosciuto al passeggero la facoltà di proporre la causa di compensazione davanti al giudice del luogo di partenza o di arrivo del volo.

Verificato dalla redazione:

Verifica del diritto

Hai diritto a una compensazione?

Se tutte e 5 le condizioni qui sotto sono soddisfatte, è molto probabile che ti spetti una compensazione ai sensi del Regolamento (CE) 261/2004.

  • Il volo è partito da un aeroporto dell'UE oppure è atterrato in UE ed è stato operato da un vettore UE.
  • Il ritardo alla destinazione finale è stato di 3 ore o più — oppure il volo è stato cancellato o ti è stato negato l'imbarco.
  • Avevi una prenotazione confermata e ti sei presentato in orario al check-in.
  • Il vettore non ha comunicato la cancellazione con almeno 14 giorni di anticipo.
  • La causa non rientra fra le effettive circostanze straordinarie (maltempo estremo documentato, sciopero dei controllori di volo, ecc.).
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Sentenza CGUE Rehder — aula del tribunale vuota con biblioteca giuridica

Sintesi esecutiva

La sentenza Rehder (causa C-204/08), pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 9 luglio 2009, ha risolto una questione fondamentale dal punto di vista processuale: davanti a quale giudice nazionale dell'Unione europea il passeggero può proporre l'azione di compensazione pecuniaria contro il vettore aereo ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004. La Corte ha statuito che, ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del Regolamento Bruxelles I (oggi articolo 7, punto 1, lettera b), del Regolamento Bruxelles I bis n. 1215/2012), il passeggero può scegliere fra il foro del luogo di partenza e il foro del luogo di arrivo del volo.

Per i passeggeri italiani questa pronuncia è di importanza pratica enorme. Significa che, ad esempio, un viaggiatore residente a Roma che ha subìto un disservizio su un volo Roma-Berlino di una compagnia tedesca può scegliere di citare in giudizio il vettore davanti al giudice italiano (foro di partenza) anziché dover affrontare un processo in Germania. La possibilità di adire il giudice del luogo di partenza è particolarmente vantaggiosa per ridurre costi e barriere linguistiche.

I fatti del caso

Il signor Peter Rehder, residente a Monaco di Baviera, aveva acquistato dalla compagnia Air Baltic un biglietto per un volo Monaco-Vilnius, in partenza il 12 luglio 2007. Il volo fu cancellato circa mezz'ora prima della partenza prevista, e il signor Rehder fu riprotetto su un volo via Copenaghen con arrivo a Vilnius con oltre sei ore di ritardo. Egli richiese ad Air Baltic la compensazione pecuniaria di 250 euro prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento 261/2004 (volo intracomunitario fino a 1.500 km).

Air Baltic rifiutò il pagamento e il signor Rehder propose causa davanti all'Amtsgericht (giudice di pace) di Erding, in Germania, foro nelle cui circoscrizioni si trovava l'aeroporto di partenza di Monaco. Air Baltic eccepì l'incompetenza del giudice tedesco, sostenendo che competente fosse esclusivamente il giudice del proprio Stato di stabilimento (Lettonia), oppure al limite il giudice del luogo di arrivo (Lituania). La controversia salì al Bundesgerichtshof tedesco, il quale sollevò questione pregiudiziale per chiarire come dovesse essere interpretato l'articolo 5, punto 1, lettera b), del Regolamento Bruxelles I in materia di "luogo di esecuzione" del contratto di trasporto aereo.

La questione giuridica sollevata alla CGUE

Il Bundesgerichtshof domandava se, in caso di trasporto aereo di persone tra due Stati membri, in base a un contratto stipulato con un solo vettore aereo operativo, il giudice competente per la domanda di compensazione fondata su tale contratto e sul Regolamento 261/2004 sia, a scelta dell'attore, il giudice del luogo di partenza oppure il giudice del luogo di arrivo del volo, come sono concordati nel contratto.

Il ragionamento della Corte

La Corte ha analizzato la struttura del Regolamento Bruxelles I sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. L'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, individua per i contratti di prestazione di servizi il "luogo di esecuzione" come fattore di collegamento alternativo al domicilio del convenuto. Il contratto di trasporto aereo è pacificamente un contratto di prestazione di servizi.

La Corte ha osservato che, nel trasporto aereo di persone, il servizio è eseguito in modo indissolubile sia nel luogo di partenza sia nel luogo di arrivo. Entrambi gli aeroporti presentano un collegamento stretto con la prestazione caratteristica del servizio: l'aeroporto di partenza è il luogo dove inizia l'esecuzione (check-in, controlli di sicurezza, imbarco, decollo), l'aeroporto di arrivo è dove si compie la prestazione (atterraggio, sbarco, riconsegna del bagaglio). Non è possibile, per ragioni di logica e di equilibrata distribuzione, individuare un solo luogo come "principale" tra i due.

Da ciò la Corte ha tratto due conseguenze fondamentali. In primo luogo, sia il luogo di partenza sia il luogo di arrivo devono essere considerati luoghi di esecuzione del contratto di trasporto aereo. In secondo luogo, l'attore (il passeggero) ha la facoltà di scegliere il foro tra questi due luoghi, in coerenza con la finalità del Regolamento Bruxelles I di prevedibilità e di facile accesso alla giustizia.

La Corte ha inoltre escluso che possano essere considerati luoghi di esecuzione le tappe intermedie di un viaggio con coincidenze (a meno che siano oggetto di contratti separati) e gli aeroporti dove il vettore ha la sua sede principale. Ciò che conta è esclusivamente il luogo di partenza e il luogo di arrivo del volo come pattuiti nel contratto.

Il ragionamento è stato applicato all'articolo 5, punto 1, lettera b), del Regolamento Bruxelles I del 2001, oggi sostituito dall'articolo 7, punto 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis), il quale riproduce sostanzialmente la stessa disciplina e mantiene quindi la validità dell'interpretazione Rehder.

Il dispositivo (holding)

La Corte ha dichiarato che l'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del Regolamento (CE) n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro a un altro Stato membro, effettuato sulla base di un contratto concluso con un'unica compagnia aerea che è il vettore aereo effettivo, il giudice competente a conoscere di una domanda di compensazione fondata su tale contratto di trasporto e sul Regolamento (CE) n. 261/2004 è, a scelta dell'attore, quello nella cui circoscrizione si trova il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell'aereo, come tali luoghi sono concordati nel contratto.

Implicazioni pratiche per i passeggeri italiani

La sentenza Rehder è la chiave di volta della tutela processuale dei passeggeri italiani contro vettori esteri. Esempi pratici: un passeggero che vola Milano Malpensa-Madrid con Iberia e subisce ritardo o cancellazione può scegliere di citare Iberia davanti al Giudice di Pace di Busto Arsizio (circoscrizione di Malpensa) o davanti al giudice spagnolo competente per Madrid. La scelta del foro italiano è quasi sempre preferibile per ragioni di lingua, costo e familiarità con il sistema giuridico.

In Italia, una volta scelto il foro italiano, la competenza per materia segue le regole interne: Giudice di Pace per cause fino a 5.000 euro, Tribunale Ordinario per importi superiori. Per la competenza territoriale all'interno dell'Italia, in genere si individua il giudice della circoscrizione dell'aeroporto di partenza italiano (o di arrivo se il volo è in entrata in Italia).

In via amministrativa e conciliativa restano disponibili il reclamo all'ENAC e la Conciliazione Paritetica con i vettori aderenti. L'ENAC sanziona amministrativamente i vettori inadempienti ma non emette ordini di pagamento individuali.

Sul fronte della prescrizione, la giurisprudenza italiana presenta due orientamenti: Cassazione Sezioni Unite per il termine biennale ex articolo 949 del Codice della Navigazione; molti giudici di merito per il termine decennale ex articolo 2946 c.c. Per evitare contestazioni, agire entro due anni dalla data del volo.

Come citare questa sentenza nel tuo reclamo

Formula proposta: "Ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 9 luglio 2009, causa C-204/08, Rehder, EU:C:2009:439, e dell'articolo 7, punto 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1215/2012, il giudice competente a conoscere della presente domanda di compensazione ex Regolamento (CE) n. 261/2004 è, a scelta dell'attore, quello del luogo di partenza o del luogo di arrivo del volo. Si propone pertanto la presente azione davanti al [Giudice di Pace di X / Tribunale di Y]."

Allegare la prenotazione che indichi chiaramente i luoghi di partenza e di arrivo concordati, prova del disservizio, calcolo dell'importo richiesto.

Questo contenuto è a scopo informativo e non costituisce consulenza legale.

Fonti e link ufficiali

  • EUR-Lex CELEX 62008CJ0204: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62008CJ0204
  • Curia: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-204/08

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