Sintesi esecutiva
La sentenza McDonagh (causa C-12/11), pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 31 gennaio 2013, ha affrontato una questione di particolare attualità nel ricordo dell'eruzione vulcanica del 2010 in Islanda (Eyjafjallajökull) che paralizzò il traffico aereo europeo per giorni. La Corte ha stabilito che, anche in presenza di circostanze eccezionali di carattere straordinario e prolungato, il vettore aereo non è esonerato dall'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 261/2004, e tale obbligo non incontra alcun limite temporale o economico predeterminato.
Per i passeggeri italiani il principio è di portata rilevante. La compensazione pecuniaria dell'articolo 7 può essere esclusa dalle circostanze eccezionali, ma l'assistenza dovuta dal vettore (pasti, bevande, alloggio, trasferimento aeroporto-albergo, comunicazioni) deve essere garantita per tutta la durata dell'attesa, anche se questa si prolunga per giorni o settimane. Solo dopo aver garantito tale assistenza il vettore potrà chiedere ai passeggeri il rimborso dei costi ragionevoli sostenuti.
I fatti del caso
La signora Denise McDonagh aveva acquistato dalla compagnia Ryanair un biglietto per un volo Faro (Portogallo) - Dublino (Irlanda) previsto il 17 aprile 2010. In quei giorni l'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull in Islanda aveva sprigionato un'enorme nube di cenere vulcanica che si era diffusa su gran parte dello spazio aereo europeo, costringendo le autorità a chiudere numerosi aeroporti per ragioni di sicurezza aeronautica. Il volo della signora McDonagh fu cancellato.
La signora McDonagh dovette attendere fino al 24 aprile 2010 prima di poter raggiungere Dublino con un volo alternativo, sostenendo nel frattempo spese personali per alloggio, vitto e trasporti per circa 1.130 euro. Chiese a Ryanair il rimborso integrale di tali spese ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 261/2004, che impone al vettore di fornire assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione, comprendente in particolare pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa, sistemazione in albergo qualora si renda necessario un soggiorno e mezzi di trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione.
Ryanair rimborsò una parte modesta della somma sostenendo che, di fronte a circostanze eccezionali di durata e gravità senza precedenti come quelle dell'eruzione vulcanica, l'obbligo di assistenza dovesse intendersi limitato nel tempo o nell'ammontare. Il caso giunse alla Dublin Metropolitan District Court, che sollevò questione pregiudiziale alla CGUE.
La questione giuridica sollevata alla CGUE
Il giudice irlandese chiedeva: a) se circostanze come la chiusura dello spazio aereo a seguito dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull eccedano la nozione di "circostanze eccezionali" del Regolamento 261/2004, configurando una nuova categoria di "circostanze particolarmente eccezionali" capace di esonerare il vettore anche dall'obbligo di assistenza; b) se l'obbligo di assistenza ex articolo 9 del Regolamento sia soggetto a limiti temporali o economici, oppure debba essere garantito per tutta la durata dell'attesa; c) se l'eventuale assenza di tali limiti renda il Regolamento contrario ai principi di proporzionalità, di equa ripartizione dei rischi e di parità di trattamento sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
Il ragionamento della Corte
La Corte ha respinto integralmente l'argomentazione del vettore. Ha innanzitutto affermato che il Regolamento 261/2004 non contempla alcuna categoria di "circostanze particolarmente eccezionali" distinta dalle ordinarie circostanze eccezionali. Anche le situazioni di gravità senza precedenti, come la chiusura di un intero spazio aereo per giorni, rientrano comunque nella nozione di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento.
In secondo luogo, e qui sta il principio cardine, la Corte ha distinto nettamente fra la compensazione pecuniaria dell'articolo 7 e l'assistenza dell'articolo 9. La compensazione può essere esclusa in presenza di circostanze eccezionali; l'assistenza, invece, non incontra alcuna esimente, perché è proprio nelle situazioni più gravi che il passeggero - parte debole del contratto - ha più bisogno di protezione immediata. L'assistenza è dovuta dal vettore a prescindere dalla causa della cancellazione e per tutta la durata dell'attesa.
In terzo luogo, la Corte ha esaminato la compatibilità di tale obbligo con i principi di proporzionalità e parità di trattamento. Ha rilevato che il costo dell'assistenza è economicamente assorbibile dai vettori, costituendo una componente normale dei costi operativi che può essere riflessa sul prezzo dei biglietti. Inoltre, l'obbligo non è illimitato in valore assoluto: il vettore è tenuto a fornire assistenza in misura "ragionevole" rispetto alle circostanze, e il passeggero può richiedere il rimborso solo di spese effettivamente sostenute e proporzionate.
In quarto luogo, la Corte ha precisato che il passeggero che non riceva l'assistenza in natura dal vettore e che provveda autonomamente al proprio mantenimento ha diritto al rimborso delle spese sostenute, sempre nei limiti della ragionevolezza. La prova delle spese può essere fornita con ricevute, fatture, biglietti.
L'interpretazione è ancorata alla finalità di tutela elevata del consumatore, principio ispiratore dell'intero Regolamento 261/2004.
Il dispositivo (holding)
La Corte ha dichiarato che gli articoli 5 e 9 del Regolamento (CE) n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che, in caso di cancellazione di un volo a causa di circostanze eccezionali la cui durata è particolarmente prolungata, come quelle derivanti dalla chiusura di parte dello spazio aereo europeo conseguente all'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull, l'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri previsto dall'articolo 9 deve essere comunque adempiuto, senza che le disposizioni del Regolamento possano essere intese nel senso di limitarne nel tempo o nell'ammontare la portata. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di assistenza dà al passeggero il diritto al rimborso degli importi che si sono rivelati necessari, adeguati e ragionevoli per supplire alla carenza del vettore.
Implicazioni pratiche per i passeggeri italiani
In Italia la sentenza McDonagh è strumento essenziale per i passeggeri colpiti da eventi disruptivi su larga scala: nubi vulcaniche, scioperi nazionali di lunga durata, chiusure aeroportuali per condizioni meteorologiche estreme, eventi pandemici. In tali situazioni, anche se la compagnia può legittimamente rifiutare la compensazione pecuniaria, è obbligata a fornire:
- pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa
- sistemazione in albergo qualora si renda necessario un soggiorno di una o più notti
- trasferimento aeroporto-albergo
- due chiamate telefoniche o messaggi via fax, mail o telex
Se il vettore non fornisce direttamente queste prestazioni, il passeggero può provvedere autonomamente e chiedere successivamente il rimborso, conservando ricevute e fatture. La giurisprudenza italiana ha applicato il principio anche a situazioni post-Covid, quando le restrizioni hanno causato lunghi periodi di attesa.
Il foro competente in Italia è il Giudice di Pace per cause non superiori a 5.000 euro, il Tribunale Ordinario per importi superiori. Possibili anche reclami all'ENAC, che può sanzionare il vettore per le inadempienze in materia di assistenza, e procedure di Conciliazione Paritetica. L'ENAC sanziona amministrativamente ma non ordina pagamenti individuali.
In materia di prescrizione, la giurisprudenza italiana presenta due orientamenti. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno aderito al termine biennale dell'articolo 949 Cod. Nav.; molti giudici di merito applicano la prescrizione decennale ex articolo 2946 c.c. Agire entro due anni resta la scelta più prudente.
Come citare questa sentenza nel tuo reclamo
Formula utilizzabile: "Ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 31 gennaio 2013, causa C-12/11, McDonagh, EU:C:2013:43, anche di fronte a circostanze eccezionali di particolare durata e gravità, il vettore aereo è tenuto a garantire ai passeggeri l'assistenza prevista dall'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 261/2004 senza limiti temporali o economici predeterminati. Si chiede pertanto il rimborso delle spese di pasti, alloggio e trasporto sostenute durante l'attesa, come da documentazione allegata."
Allegare: ricevute originali (o copie) delle spese sostenute, prova della cancellazione e dell'eventuale rifiuto del vettore di fornire assistenza diretta, prenotazione del volo.
Questo contenuto è a scopo informativo e non costituisce consulenza legale.
Fonti e link ufficiali
- EUR-Lex CELEX 62011CJ0012: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62011CJ0012
- Curia: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-12/11
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