Sintesi esecutiva
Con la sentenza Krüsemann e altri (cause riunite C-195/17 e altre), pronunciata il 17 aprile 2018, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affrontato il delicato tema dello "sciopero selvaggio" (wildcat strike) come possibile causa esonerativa dall'obbligo di compensazione previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004. La Corte ha stabilito che la massiva assenza spontanea del personale di volo, organizzata in risposta a misure di ristrutturazione annunciate dal vettore, non costituisce circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del Regolamento.
Il principio è di grande portata pratica: ogni volta che un vettore comunica come motivo del ritardo o della cancellazione uno sciopero del proprio personale, occorre distinguere se si tratti di sciopero "esterno" (ad esempio dei controllori di volo, del personale di terra aeroportuale, di un sindacato nazionale) oppure di azione interna spontanea o annunciata dalle proprie maestranze. Nel secondo caso, secondo Krüsemann, il rischio è inerente alla gestione dell'attività imprenditoriale e non esonera dal pagamento della compensazione.
I fatti del caso
Nell'autunno del 2016 la compagnia aerea tedesca TUIfly comunicò ai propri dipendenti, attraverso una circolare interna del 30 settembre, una serie di misure di ristrutturazione aziendale. Nei giorni immediatamente successivi alla comunicazione, e fino al 7 ottobre 2016, una percentuale anomala di personale di volo si dichiarò inabile al servizio per malattia. Il tasso di assenza, normalmente del 10%, salì al 34-89% in alcuni giorni. Numerosi voli furono cancellati o subirono ritardi prolungati. L'azione collettiva, riconducibile a uno sciopero "bianco" o "selvaggio" non indetto formalmente da un sindacato, terminò il 7 ottobre con un accordo aziendale.
Molti passeggeri presentarono richieste di compensazione pecuniaria ai sensi degli articoli 5 e 7 del Regolamento 261/2004 per importi compresi tra 250 e 600 euro. TUIfly oppose il rifiuto invocando le circostanze eccezionali: secondo la compagnia, la massiva assenza per malattia non era prevedibile, sfuggiva al suo controllo e non era stata determinata da decisioni proprie ma dalla reazione spontanea dei dipendenti.
Le controversie giunsero davanti al giudice tedesco Amtsgericht Hannover, il quale sospese i procedimenti e sollevò questione pregiudiziale alla CGUE.
La questione giuridica sollevata alla CGUE
L'Amtsgericht Hannover chiedeva se l'assenza spontanea di una parte rilevante del personale di volo, in forma di "sciopero selvaggio" determinato da reazione alla comunicazione di misure di ristrutturazione, costituisca circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento 261/2004, idonea ad esonerare il vettore dall'obbligo di compensazione pecuniaria.
Il ragionamento della Corte
La Corte ha analizzato la nozione di circostanze eccezionali muovendo dalla propria consolidata giurisprudenza (in particolare Wallentin-Hermann, C-549/07). Per qualificarsi come tale, l'evento deve cumulativamente: a) non essere inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo; b) sfuggire al suo effettivo controllo.
Quanto al primo requisito, la Corte ha considerato che le ristrutturazioni aziendali e le modifiche dell'organizzazione del lavoro rientrano fra le normali misure di gestione che ogni impresa, e quindi anche un vettore aereo, può adottare. Le tensioni sindacali e le reazioni collettive a tali misure costituiscono un rischio fisiologicamente connesso all'esercizio dell'attività d'impresa. Il fatto che lo sciopero sia stato "selvaggio", ovvero non formalmente indetto da un sindacato e qualificato dalla normativa tedesca come illegittimo, non muta tale conclusione: ciò che conta è la natura dell'evento, non la sua qualificazione giuridica interna.
Quanto al secondo requisito, la Corte ha rilevato che la situazione è stata determinata dalla decisione strategica del vettore di annunciare la ristrutturazione. Tale decisione rientra nella sfera di controllo del vettore; di conseguenza, anche le conseguenze prevedibili sul piano delle relazioni industriali devono ritenersi soggette a tale controllo. La massiva astensione del personale è stata reazione diretta a un atto datoriale, e dunque non sfugge al controllo effettivo del vettore.
La Corte ha inoltre richiamato il considerando 14 del Regolamento, il quale menziona gli scioperi tra gli eventi che possono costituire circostanze eccezionali, ma ha precisato che tale menzione si riferisce a scioperi esterni o comunque non riconducibili alla sfera di controllo del vettore (ad esempio scioperi dei controllori di volo o del personale aeroportuale). Lo sciopero del proprio personale, riconducibile a una decisione gestionale del vettore, non rientra in tale categoria.
L'interpretazione restrittiva è coerente con la finalità di tutela elevata del passeggero perseguita dal Regolamento.
Il dispositivo (holding)
La Corte ha dichiarato che l'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento 261/2004 deve essere interpretato nel senso che l'assenza spontanea di una parte rilevante del personale di volo (sciopero selvaggio), come quella verificatasi nella causa principale, manifestatasi a seguito dell'annuncio a sorpresa da parte di un vettore aereo di una ristrutturazione dell'impresa, in conseguenza di un appello lanciato non da rappresentanti dei lavoratori ma spontaneamente dai lavoratori stessi posti in malattia, non rientra nella nozione di "circostanze eccezionali" e non esonera il vettore dall'obbligo di compensazione pecuniaria.
Implicazioni pratiche per i passeggeri italiani
In Italia la pronuncia Krüsemann offre una potente arma difensiva ai passeggeri colpiti da scioperi del personale di un vettore. Esempi pratici: agitazione spontanea dell'equipaggio Alitalia, Ryanair, ITA Airways o di altri vettori operanti dall'Italia. Ogni qualvolta la compagnia invochi lo sciopero del proprio personale come causa esonerativa, il passeggero può richiamare i principi di Krüsemann e sostenere che non si tratta di circostanza eccezionale.
Diverso, e potenzialmente esonerativo, è il caso di scioperi dei controllori di volo italiani (ENAV), del personale di handling aeroportuale operato da terzi, o di scioperi nazionali indetti da sindacati esterni al vettore. In questi casi la giurisprudenza può ritenere sussistente la circostanza eccezionale, salva sempre la prova che il vettore abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitarne le conseguenze.
Il foro competente è il Giudice di Pace per cause fino a 5.000 euro, e il Tribunale Ordinario per importi superiori. In via amministrativa è possibile presentare reclamo all'ENAC; tuttavia l'ENAC ha potere sanzionatorio nei confronti del vettore ma non può ordinargli di pagare la compensazione individuale. La Conciliazione Paritetica può essere un canale rapido per chiudere bonariamente la controversia.
Sul piano della prescrizione la giurisprudenza italiana è divisa: Cassazione Sezioni Unite per il termine biennale ex articolo 949 Cod. Nav., molti giudici di merito per il termine decennale ex articolo 2946 c.c. Agire entro due anni resta la scelta strategicamente più sicura.
Come citare questa sentenza nel tuo reclamo
Si suggerisce la formula: "Ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 aprile 2018, cause riunite C-195/17 e altre, Krüsemann e a., EU:C:2018:258, lo sciopero spontaneo del personale di un vettore aereo, intervenuto a seguito dell'annuncio di una ristrutturazione aziendale, non costituisce circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004 e non esonera il vettore dall'obbligo di compensazione pecuniaria."
Allegare la comunicazione del vettore che invoca lo sciopero, eventuali rassegne stampa dell'epoca che chiariscano la natura interna o esterna dell'agitazione, prove del ritardo o della cancellazione, prenotazione e carta d'imbarco.
Questo contenuto è a scopo informativo e non costituisce consulenza legale.
Fonti e link ufficiali
- EUR-Lex CELEX 62017CJ0195: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0195
- Curia: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-195/17
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Sentenze correlate
- Sentenza Wallentin-Hermann (C-549/07) — la base interpretativa della nozione di circostanze eccezionali
- Sentenza van der Lans (C-257/14) — il guasto tecnico ordinario non è circostanza eccezionale
- Sentenza Pesková (C-315/15) — il bird strike come potenziale evento eccezionale
