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Bagaglio smarrito o danneggiato: tetto di 1.519 DSP

Dal 28 dicembre 2024 la Convenzione di Montreal fissa a 1.519 DSP per passeggero il tetto del risarcimento per bagaglio smarrito, danneggiato o in ritardo. Reclamo scritto entro 7 giorni per il danno e 21 per il ritardo, causa entro 2 anni. Cosa cambia con le sentenze Walz ed Espada Sánchez e perché

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Verifica del diritto

Hai diritto a una compensazione?

Se tutte e 5 le condizioni qui sotto sono soddisfatte, è molto probabile che ti spetti una compensazione ai sensi del Regolamento (CE) 261/2004.

  • Il volo è partito da un aeroporto dell'UE oppure è atterrato in UE ed è stato operato da un vettore UE.
  • Il ritardo alla destinazione finale è stato di 3 ore o più — oppure il volo è stato cancellato o ti è stato negato l'imbarco.
  • Avevi una prenotazione confermata e ti sei presentato in orario al check-in.
  • Il vettore non ha comunicato la cancellazione con almeno 14 giorni di anticipo.
  • La causa non rientra fra le effettive circostanze straordinarie (maltempo estremo documentato, sciopero dei controllori di volo, ecc.).
Avvia il reclamo →
Valigia ammaccata sul banco dell'ufficio bagagli smarriti in un aeroporto

Il nastro si ferma e la valigia non c’è. Oppure arriva, ma con una ruota staccata e il guscio incrinato. Oppure torna a casa quattro giorni dopo di te, consegnata da un corriere. In tutti e tre i casi le regole non sono quelle del regolamento europeo sui ritardi dei voli ma quelle della Convenzione di Montreal del 1999, che ha scadenze molto più strette e un tetto espresso in una valuta che quasi nessuno conosce.

Oltre alla valigia, anche il volo è arrivato in ritardo? Verifica gratis se ti spettano 250-600 euro di compensazione.

Quanto rimborsa al massimo la compagnia per un bagaglio smarrito?

Il tetto è di 1.519 DSP per passeggero, fissato dall’articolo 22 paragrafo 2 della Convenzione di Montreal e in vigore dal 28 dicembre 2024. Vale per distruzione, perdita, danneggiamento e ritardo del bagaglio. È un limite massimo di responsabilità del vettore, non una somma fissa riconosciuta a chiunque.

DSP sta per diritti speciali di prelievo: è l’unità di conto del Fondo monetario internazionale, e il suo valore in euro cambia ogni giorno.

Per questo qui non trovi una conversione.

Qualsiasi cifra in euro scritta oggi sarebbe sbagliata tra una settimana. Il Fondo monetario pubblica il valore aggiornato sul proprio sito, ed è lì che conviene controllarlo il giorno in cui si scrive il reclamo, annotando la data della consultazione.

Il limite si muove nel tempo. Il testo firmato nel 1999 indicava 1.000 DSP; dal 28 dicembre 2019 il tetto era salito a 1.288 DSP; la cifra attuale nasce dalla revisione dell’ICAO, che ricontrolla i limiti ogni 5 anni. Un documento che cita ancora 1.288 DSP per un bagaglio perso nel 2025 o nel 2026 usa un valore superato, e nella risposta al vettore basta indicare la data del viaggio e il testo vigente dell’articolo 22.

C’è un confine netto da tenere a mente.

Il tetto non trasforma una borsa con pochi oggetti di valore modesto in un credito da 1.519 DSP: la compagnia paga quello che il passeggero riesce a dimostrare, e si ferma lì. Prima di scrivere, prepara un elenco del contenuto con il prezzo stimato di ogni oggetto e recupera scontrini, estratti conto o fotografie che lo documentino.

Entro quanti giorni va presentato il reclamo per il bagaglio?

I termini dell’articolo 31 sono 2 e partono dalla riconsegna: 7 giorni per il reclamo scritto sul bagaglio danneggiato, 21 giorni per quello sul bagaglio in ritardo, contati dalla data in cui la valigia è stata messa a disposizione del passeggero. Per la causa l’articolo 35 concede 2 anni.

Caso

Termine

Da quando si conta

Norma

Bagaglio danneggiato

7 giorni

dalla riconsegna del bagaglio

art. 31 Convenzione

Bagaglio in ritardo

21 giorni

dalla data in cui il bagaglio è messo a disposizione

art. 31 Convenzione

Causa contro il vettore

2 anni

dall'arrivo o dal giorno in cui l'aereo doveva arrivare

art. 35 Convenzione

La scadenza più facile da perdere è quella dei sette giorni, perché il danno spesso si scopre solo a casa.

Il conteggio parte dal ritiro al nastro, non dal momento in cui apri la valigia e trovi il contenuto bagnato. Chi atterra la domenica sera e disfa i bagagli il weekend successivo ha già perso il termine.

In aeroporto l’ufficio bagagli compila il PIR, il rapporto di irregolarità che assegna un numero di pratica e serve alla compagnia per rintracciare la valigia. La Convenzione però parla di reclamo scritto al vettore.

Il PIR da solo non basta a stare tranquilli.

La strada più sicura è inviare subito alla compagnia una comunicazione scritta, tramite il modulo online o per posta elettronica, con il numero del PIR, la descrizione del danno e le fotografie. Conserva la ricevuta che ne prova la data: con quella in mano la discussione sul fatto che il rapporto aeroportuale valesse o meno come reclamo non ha più ragione di esistere. Il modello di reclamo aiuta a impostare il testo.

Appena ritiri la valigia, segna in agenda la scadenza dei 7 o dei 21 giorni e spedisci il reclamo almeno due giorni prima.

Bagaglio in ritardo: quali spese rientrano nel risarcimento?

Il danno da ritardo del bagaglio rientra nello stesso tetto di 1.519 DSP per passeggero previsto per perdita e danneggiamento, e il reclamo va inviato entro 21 giorni dalla data in cui la valigia è arrivata al passeggero. Si recuperano le spese documentate causate dall’assenza del bagaglio.

Si tratta di solito degli acquisti che non si possono rimandare: spazzolino e prodotti per l’igiene, biancheria, un cambio d’abito, il caricabatterie del telefono, i pannolini per un bambino piccolo. Conta il nesso con la mancanza della valigia.

Un esempio concreto aiuta a capire dove passa il confine. Una coppia atterra a Palermo per una settimana al mare e la valigia arriva il quarto giorno: costume, crema solare e due magliette comprate la prima sera hanno un legame evidente con il ritardo, mentre una giacca firmata acquistata il terzo giorno richiede una spiegazione convincente sul perché servisse subito.

Lo scontrino parlante è la prova decisiva.

La ricevuta del pagamento con carta dice quanto hai speso, non che cosa hai comprato. Lo scontrino con le singole voci chiude la questione, mentre la sua mancanza apre una discussione su ogni acquisto.

Se la valigia non arriva mai, la richiesta diventa di risarcimento per perdita del bagaglio, coperta dallo stesso limite di 1.519 DSP. Per i ritardi del volo, che seguono regole diverse, c’è la pagina sul volo in ritardo.

Fotografa ogni scontrino appena lo ricevi e allega tutto al reclamo scritto, spedito prima che scadano i 21 giorni dalla riconsegna.

La compagnia non risponde o offre una cifra simbolica? Fai valutare gratis anche la compensazione per il ritardo del volo.

Il danno morale per la vacanza rovinata si aggiunge al limite?

No, resta dentro lo stesso tetto: con la sentenza Walz C-63/09 del 2010 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il limite di responsabilità per il bagaglio copre insieme il danno materiale e quello morale. I due danni si sommano fino al tetto, mai oltre.

La questione riguardava il significato della parola danno nella Convenzione: solo le perdite economiche o anche il pregiudizio non patrimoniale? La Corte ha risposto che comprende entrambi e che il limite funziona come tetto complessivo per tutto il danno di un passeggero. La sentenza è spiegata nella pagina dedicata a Walz C-63/09.

Tradotto in pratica, il margine per il danno morale dipende dal valore degli oggetti. Se il contenuto della valigia vale già 1.519 DSP, per il disagio non resta spazio; se valeva poco, lo spazio sotto il tetto rimane e il pregiudizio non patrimoniale può trovare posto nella richiesta.

Qui c’è un equivoco frequente.

Alcuni passeggeri pensano che la vacanza rovinata sia esclusa dalla Convenzione e non la chiedono nemmeno. Dopo Walz la voce è ammessa, purché descritta e motivata, e se una risposta del vettore la scartasse come estranea alla Convenzione la sentenza dice il contrario.

Il limite vale anche all’inverso. La sentenza non crea un importo separato per il disagio da aggiungere al valore degli oggetti quando questo raggiunge già il tetto.

Nel reclamo tieni due voci distinte, il valore degli oggetti con le prove e il danno morale con giorni e circostanze concrete, e indica un totale che resti entro 1.519 DSP.

Se la valigia era intestata a un familiare, il limite si divide?

No: con la sentenza Espada Sánchez C-410/11 del 2012 la Corte di giustizia ha chiarito che il limite si calcola per ciascun passeggero, anche quando il bagaglio di uno è stato registrato a nome di un altro membro della famiglia. Tre passeggeri significano tre tetti distinti da 1.519 DSP.

Il caso tipico è la famiglia che imbarca una sola valigia grande per tutti, con l’etichetta a nome di uno dei genitori. Se si perde, viene spontaneo pensare a un solo limite, perché al banco risultava un solo bagaglio e un solo nome.

La sentenza la pensa diversamente, come spiega la scheda su Espada Sánchez C-410/11. Il tetto segue il passeggero, non l’etichetta.

Per una famiglia di tre persone con le proprie cose nella stessa valigia smarrita il limite complessivo arriva così a 4.557 DSP, a condizione che ciascuno dimostri la propria parte di danno. Senza questa ripartizione la richiesta rischia di essere letta come una sola.

Un reclamo che parla soltanto di una valigia persa dal valore complessivo di una certa somma non offre alla compagnia alcuna base per dividere il danno tra le persone. La carta d’imbarco di ciascuno prova la presenza sul volo, e un elenco di oggetti associato a ogni nome mostra quale danno appartiene a quale limite.

Anche per i figli minori l’elenco si compila separatamente, a cura del genitore, con nome e cognome del bambino.

Organizza il reclamo per sezioni, una per passeggero, con nome, numero del biglietto, elenco degli oggetti, prove del valore e importo richiesto.

Entro quando si porta la compagnia davanti al giudice?

Il termine per l’azione è di 2 anni dall’arrivo a destinazione, oppure dal giorno in cui l’aereo avrebbe dovuto arrivare, secondo l’articolo 35 della Convenzione di Montreal. È una scadenza diversa dai 7 e dai 21 giorni del reclamo e riguarda solo la causa.

Due anni sembrano tanti finché la pratica non si arena. La compagnia può chiedere nuovi documenti, girare il caso tra uffici diversi, rispondere con mesi di intervallo, e intanto il tempo per agire in giudizio continua a scorrere.

Il reclamo dell’articolo 31 e la causa sono due passaggi distinti. Il primo mette il vettore a conoscenza del danno nei tempi previsti; il secondo serve a ottenere il pagamento quando la compagnia rifiuta o propone una cifra che non copre quanto dimostrato.

La seconda data prevista dall’articolo 35, quella dell’arrivo previsto, entra in gioco quando l’aereo non ha raggiunto la destinazione come da programma.

Se la causa per il bagaglio si propone in Italia, segue le regole di procedura civile italiane. La pagina sul Giudice di Pace descrive come si prepara l’atto, quali documenti allegare e come si svolge l’udienza.

Una piccola digressione sulla prudenza: il fascicolo va costruito dal primo giorno, perché due anni dopo nessuno ricorda più l’orario di ritiro al nastro, e la foto della valigia rotta scattata in aeroporto vale più di qualsiasi racconto.

Segna in agenda la data di arrivo più 2 anni e imposta un promemoria tre mesi prima per preparare la causa, se nel frattempo il vettore non ha pagato.

Compensazione del regolamento 261 e risarcimento del bagaglio si possono chiedere insieme?

Sì, perché si tratta di 2 richieste diverse fondate su testi diversi: il regolamento 261/2004 riconosce 250, 400 o 600 euro fissi per un ritardo del volo di almeno 3 ore, mentre la Convenzione di Montreal risarcisce il danno al bagaglio dimostrato fino a 1.519 DSP. Una non esclude l’altra.

La compensazione del regolamento 261/2004 non guarda a cosa hai perso. È dovuta per il solo fatto del ritardo: 250 euro fino a 1.500 km, 400 euro tra 1.500 e 3.500 km e su tutti i voli interni all’Unione oltre i 1.500 km, 600 euro oltre i 3.500 km fuori dall’Unione. La soglia delle tre ore viene dalla sentenza Sturgeon C-402/07.

La Convenzione ragiona al contrario.

Nessuna cifra predefinita: rimborsa il danno che dimostri, fino al tetto. Un volo che atterra con cinque ore di ritardo e una valigia consegnata due giorni dopo aprono quindi due strade parallele, la compensazione forfettaria per il volo e il rimborso delle spese documentate per il bagaglio.

Esiste anche un terzo limite che pochi notano. Il danno da ritardo del passeggero, e non del bagaglio, segue l’articolo 22 paragrafo 1 della Convenzione, con un tetto di 6.303 DSP distinto da quello per le valigie.

Nell’Unione europea la Convenzione si applica attraverso il regolamento (CE) 2027/97, nella versione modificata dal regolamento (CE) 889/2002. Il termine per chiedere la compensazione del regolamento 261 segue invece altre norme, discusse nella pagina sulla prescrizione.

Invia due comunicazioni separate, il reclamo per il bagaglio entro 7 o 21 giorni e la domanda di compensazione per il volo, ciascuna con le proprie prove e il proprio importo.

Preferisci affidare a qualcuno la compensazione per il volo in ritardo? Lascia seguire la pratica ad AirHelp - commissione solo in caso di successo.

Fonti

Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal nel 1999: articolo 22 paragrafi 1 e 2 (limiti di responsabilità), articolo 31 (termini di reclamo di 7 e 21 giorni), articolo 35 (termine di 2 anni per l’azione); testo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Revisione del limite a 1.519 DSP dal 28 dicembre 2024 nell’ambito del riesame quinquennale: ICAO, depositario della Convenzione. Regolamento (CE) n. 2027/97 modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002: EUR-Lex, CELEX 31997R2027 e 32002R0889. Regolamento (CE) 261/2004: EUR-Lex, CELEX 32004R0261. Sentenze della Corte di giustizia: Walz C-63/09, EUR-Lex CELEX 62009CJ0063; Espada Sánchez C-410/11, EUR-Lex CELEX 62011CJ0410; Sturgeon C-402/07, curia.europa.eu. Valore del DSP: Fondo monetario internazionale, imf.org.

Questo contenuto è informativo e non costituisce consulenza legale. Per casi complessi rivolgiti a un avvocato o a un’associazione di consumatori.