Prassi giurisprudenziale
Indice completo delle sentenze CGUE in materia di EU 261/2004
Le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) plasmano direttamente i diritti dei passeggeri italiani alla compensazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004. Gli organi giudiziari italiani — Giudice di Pace per le cause fino a € 5.000 e Tribunale Ordinario per quelle di valore superiore — sono tenuti ad applicare l'interpretazione della CGUE nella valutazione delle controversie con i vettori. Il richiamo della pronuncia appropriata nell'atto di citazione rafforza l'argomentazione relativa ai ritardi superiori a tre ore, alle cancellazioni, alle circostanze straordinarie o al negato imbarco. La selezione che segue raccoglie quindici sentenze chiave costantemente richiamate dai giudici italiani nelle controversie passeggeri, con formule di citazione pronte all'uso e una breve sintesi dei fatti e del principio di diritto.
Filtra per tema
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C-402/07 2009 Sturgeon e a. (C-402/07)
- Ritardo
- Cancellazione
I passeggeri della compagnia Condor sono giunti a destinazione con oltre 25 ore di ritardo e hanno chiesto la compensazione prevista per la cancellazione del volo. La CGUE doveva decidere se il lungo ritardo possa essere equiparato, quanto alle conseguenze, alla cancellazione ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004. La Corte ha riconosciuto che i passeggeri che perdono tre o più ore rispetto all'orario d'arrivo previsto hanno diritto alla stessa compensazione forfettaria spettante a chi vede il volo cancellato. La pronuncia è alla base della prassi applicativa in tutta l'UE.
Principio: Un ritardo di almeno tre ore alla destinazione finale dà al passeggero diritto alla compensazione alle stesse condizioni della cancellazione del volo.
In atto di citazione: «sentenza CGUE 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a.».
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C-432/07 2009 Böck e Lepuschitz (C-432/07, riunita a Sturgeon)
- Ritardo
- Cancellazione
La causa, decisa congiuntamente a Sturgeon, riguardava passeggeri Air France il cui volo Vienna–Città del Messico aveva subito un grave ritardo. Il giudice austriaco aveva sollevato la questione pregiudiziale sul confine tra ritardo e cancellazione e sul diritto alla compensazione ex art. 7 del Regolamento 261/2004. La CGUE ha confermato la regola delle tre ore e ha precisato che il vettore non può sottrarsi alla responsabilità qualificando formalmente l'operazione come ritardo se la perdita di tempo effettiva equivale a una cancellazione. La pronuncia ha uniformato la prassi negli Stati membri.
Principio: Un lungo ritardo è trattato come cancellazione ai fini della compensazione del Regolamento 261/2004.
In atto di citazione: «sentenza CGUE 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon, Böck e Lepuschitz».
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C-549/07 2008 Wallentin-Hermann (C-549/07)
- Circostanze straordinarie
- Guasto tecnico
Una passeggera Alitalia chiedeva la compensazione per la cancellazione del volo Vienna–Brindisi richiamando il Regolamento 261/2004. Il vettore opponeva un guasto tecnico del motore come circostanza straordinaria ai sensi dell'art. 5, par. 3. La CGUE ha statuito che un problema tecnico emerso durante l'esercizio dell'aeromobile non costituisce, di regola, circostanza straordinaria, salvo che derivi da eventi che, per natura o origine, esulano dal normale esercizio dell'attività del vettore. L'onere della prova di tali presupposti grava sul vettore.
Principio: Il problema tecnico di un aeromobile non costituisce, di per sé, circostanza straordinaria idonea a esonerare il vettore dalla responsabilità.
In atto di citazione: «sentenza CGUE 22 dicembre 2008, causa C-549/07, Wallentin-Hermann».
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C-139/11 2013 Cuadrench Moré (C-139/11)
- Giurisdizione
Il passeggero agiva contro KLM per la compensazione di un volo cancellato; il giudice spagnolo dubitava se trovasse applicazione il termine biennale della Convenzione di Montreal o le norme nazionali sulla prescrizione. La CGUE ha statuito che le azioni risarcitorie ex Regolamento 261/2004 sono autonome rispetto alla Convenzione di Montreal. Il termine per agire è dunque determinato dal diritto nazionale dello Stato membro davanti al cui giudice pende la causa. In Italia la questione è contesa: la Cassazione SS.UU. ha applicato il termine biennale dell'art. 949 del Codice della Navigazione, mentre parte della giurisprudenza di merito applica il termine ordinario decennale dell'art. 2946 c.c.
Principio: Il termine per agire ai sensi del Regolamento 261/2004 è regolato dal diritto nazionale, non dal termine biennale della Convenzione di Montreal.
In atto di citazione: «sentenza CGUE 22 novembre 2012, causa C-139/11, Cuadrench Moré».
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C-195/17 2018 Krüsemann e a. (C-195/17)
- Circostanze straordinarie
- Sciopero
Dopo l'annuncio del piano di ristrutturazione di TUIfly si sono verificate assenze di massa del personale, comunicate come malattia, che il vettore ha qualificato come sciopero selvaggio. I passeggeri dei voli cancellati e ritardati hanno agito per la compensazione ex artt. 5 e 7 del Regolamento 261/2004. La CGUE ha riconosciuto che l'assenza spontanea del personale, determinata da decisioni gestionali, rientra nel rischio d'impresa ordinario del vettore. Non costituisce quindi circostanza straordinaria e non lo esonera dal pagamento.
Principio: Lo sciopero selvaggio del personale proprio del vettore dopo l'annuncio della ristrutturazione non è circostanza straordinaria.
In atto di citazione: «sentenza CGUE 17 aprile 2018, cause riunite C-195/17 e a., Krüsemann e a.».
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C-11/11 2013 Folkerts (C-11/11)
- Ritardo
- Voli in coincidenza
La passeggera ha effettuato un viaggio da Brema, via Parigi e San Paolo, fino ad Asunción con un'unica prenotazione. Il primo segmento è partito con un piccolo ritardo, ma la passeggera ha perso la coincidenza ed è giunta a destinazione con oltre undici ore di ritardo. La CGUE ha statuito che, ai fini del diritto alla compensazione, ciò che rileva è il ritardo all'arrivo alla destinazione finale, non al punto intermedio. È irrilevante che la prima tratta sia rimasta nei limiti.
Principio: La compensazione è dovuta se il ritardo all'arrivo alla destinazione finale di un volo in coincidenza è di almeno tre ore, a prescindere dalla puntualità della prima tratta.
In atto di citazione: «sentenza CGUE 26 febbraio 2013, causa C-11/11, Folkerts».
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C-315/15 2017 Pešková e Peška (C-315/15)
- Circostanze straordinarie
Il volo Burgas–Ostrava ha subito oltre cinque ore di ritardo perché, in fase di avvicinamento, l'aeromobile aveva impattato con un volatile e aveva dovuto effettuare un controllo tecnico supplementare. Il giudice ceco ha chiesto alla CGUE se tale evento esoneri il vettore ex art. 5, par. 3 del Regolamento 261/2004. La Corte ha riconosciuto che il bird strike è circostanza straordinaria, ma il vettore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il ritardo conseguente. Il solo fatto dell'impatto non basta a esonerare dal pagamento.
Principio: Il bird strike può essere circostanza straordinaria, ma il vettore deve provare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per contrastare il ritardo.
In atto di citazione: «sentenza CGUE 4 maggio 2017, causa C-315/15, Pešková e Peška».
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C-22/11 2012 Finnair (C-22/11)
- Negato imbarco
Dopo lo sciopero del personale dell'aeroporto di Barcellona, Finnair ha riorganizzato i voli successivi e un passeggero è stato escluso dall'imbarco su un volo programmato due giorni più tardi. La questione era se la nozione di negato imbarco ex art. 4 del Regolamento 261/2004 comprenda solo i casi di overbooking. La CGUE ha statuito che essa comprende anche i rifiuti motivati da ragioni operative, come le conseguenze di uno sciopero precedente. Il passeggero conserva il diritto alla compensazione ex art. 7.
Principio: Il negato imbarco non si limita all'overbooking e comprende i rifiuti per ragioni operative, incluse le conseguenze di uno sciopero.
In atto di citazione: «sentenza CGUE 4 ottobre 2012, causa C-22/11, Finnair».
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C-204/08 2009 Rehder (C-204/08)
- Giurisdizione
Un passeggero residente a Monaco di Baviera agiva contro Air Baltic per la cancellazione del volo Monaco–Vilnius. La controversia verteva sulla competenza territoriale ai sensi del Regolamento Bruxelles I. La CGUE ha riconosciuto che il contratto di trasporto aereo è un contratto di prestazione di servizi e che il luogo dell'adempimento è sia l'aeroporto di partenza sia quello di arrivo. Il passeggero può quindi proporre l'azione ex Regolamento 261/2004 davanti al giudice di uno qualsiasi di tali luoghi, a sua scelta.
Principio: Il passeggero può proporre l'azione ex Regolamento 261/2004 davanti al giudice competente per l'aeroporto di partenza oppure per quello di arrivo, a sua scelta.
In atto di citazione: «sentenza CGUE 9 luglio 2009, causa C-204/08, Rehder».
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C-410/11 2012 Espada Sánchez (C-410/11, «Air Baltic»)
- Bagaglio
Una famiglia in viaggio aveva registrato una valigia comune contenente effetti di più componenti. Persa dal vettore, il giudice spagnolo ha chiesto come applicare il limite di responsabilità ex art. 22, par. 2 della Convenzione di Montreal. La CGUE ha statuito che il limite si applica a ciascun passeggero le cui cose si trovavano nel bagaglio, anche se la registrazione formale è stata effettuata da un'altra persona. Ogni danneggiato può dunque agire fino al limite individuale pieno.
Principio: Il limite di responsabilità per bagaglio della Convenzione di Montreal si applica a ciascun passeggero le cui cose erano in un'unica valigia registrata congiuntamente.
In atto di citazione: «sentenza CGUE 22 novembre 2012, causa C-410/11, Espada Sánchez».
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C-537/17 2018 Wegener (C-537/17)
- Voli in coincidenza
- Giurisdizione
Una passeggera aveva acquistato in un'unica prenotazione un volo Royal Air Maroc Berlino–Casablanca–Agadir e era giunta a destinazione con oltre quattro ore di ritardo causate dalla coincidenza. Il giudice tedesco ha chiesto alla CGUE se il Regolamento 261/2004 si applichi anche quando una parte del viaggio si svolge fuori UE. La Corte ha statuito che un volo con una o più coincidenze coperto da prenotazione unica costituisce un'unica operazione ai fini del Regolamento 261/2004. Esso si applica anche se la coincidenza o la tratta successiva avvengono al di fuori dell'UE, purché il volo sia partito da un aeroporto di uno Stato membro.
Principio: Un volo con coincidenze coperto da prenotazione unica costituisce un'unica operazione ai fini del Regolamento 261/2004, anche quando parte del tragitto è fuori UE.
In atto di citazione: «sentenza CGUE 31 maggio 2018, causa C-537/17, Wegener».
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C-12/11 2013 McDonagh (C-12/11)
- Circostanze straordinarie
- Cancellazione
Dopo l'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull del 2010 venne chiusa gran parte dello spazio aereo europeo e una passeggera Ryanair rimase in aeroporto senza assistenza. Si pose la questione se l'obbligo di assistenza ex art. 9 del Regolamento 261/2004 abbia limiti temporali o economici. La CGUE ha riconosciuto che la chiusura dello spazio aereo è circostanza straordinaria che esonera dalla compensazione ex art. 7, ma non dall'obbligo di assicurare pasti, pernottamento e comunicazione. L'obbligo di assistenza è illimitato sia nel tempo sia nell'importo.
Principio: Anche in presenza di circostanze straordinarie l'obbligo di assistenza del vettore verso i passeggeri resta illimitato.
In atto di citazione: «sentenza CGUE 31 gennaio 2013, causa C-12/11, McDonagh».
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C-63/09 2010 Walz (C-63/09)
- Bagaglio
Un passeggero agiva contro Iberia per il bagaglio smarrito, chiedendo sia il valore delle cose sia il danno non patrimoniale per la perdita. Il giudice spagnolo ha chiesto chiarimenti sull'estensione del limite ex art. 22, par. 2 della Convenzione di Montreal. La CGUE ha statuito che il limite di responsabilità del vettore per passeggero copre tanto il danno patrimoniale quanto quello non patrimoniale. La somma delle pretese a entrambi i titoli non può eccedere l'importo previsto dalla Convenzione.
Principio: Il limite di responsabilità del vettore per bagaglio, per passeggero, copre sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale e non può essere superato.
In atto di citazione: «sentenza CGUE 6 maggio 2010, causa C-63/09, Walz».
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C-257/14 2015 van der Lans (C-257/14)
- Circostanze straordinarie
- Guasto tecnico
Una passeggera KLM ha subito un ritardo del volo Quito–Amsterdam di quasi 29 ore per un'avaria del motore e della pompa carburante. Il vettore opponeva le circostanze straordinarie ex art. 5, par. 3 del Regolamento 261/2004. La CGUE ha statuito che il guasto tecnico emerso durante il normale esercizio o nel corso della manutenzione ordinaria non ha carattere straordinario, perché rientra nel rischio d'impresa del vettore. Non esonera, quindi, dall'obbligo di pagare la compensazione.
Principio: Un guasto tecnico emerso nella manutenzione ordinaria o nell'esercizio normale non costituisce circostanza straordinaria ai sensi del Regolamento 261/2004.
In atto di citazione: «sentenza CGUE 17 settembre 2015, causa C-257/14, van der Lans».
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C-532/17 2018 Wirth e a. (C-532/17)
- Cancellazione
- Ritardo
Alcuni passeggeri avevano acquistato da TUIfly biglietti per un volo poi effettivamente operato da un'altra compagnia in regime di wet lease (aeromobile e equipaggio). Dopo un ritardo si è posta la questione di chi sia il vettore aereo operativo responsabile ex art. 2, lett. b) del Regolamento 261/2004. La CGUE ha statuito che la responsabilità è del vettore che esegue effettivamente il volo, non di quello contrattuale che ha venduto il biglietto. Il passeggero deve indirizzare la pretesa all'operatore del volo.
Principio: In caso di wet leasing la responsabilità per la compensazione è del vettore che esegue effettivamente il volo, non del vettore contrattuale.
In atto di citazione: «sentenza CGUE 4 luglio 2018, causa C-532/17, Wirth e a.».
Come citare una sentenza CGUE in un atto italiano
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Individua il giudice competente e il valore della causa
Le pretese ex Regolamento 261/2004 sono trattate dal Giudice di Pace (fino a € 5.000) o dal Tribunale Ordinario (oltre). La competenza territoriale segue il luogo del vettore, di partenza o di arrivo (CGUE C-204/08, Rehder). Nell'atto di citazione indica il valore in euro e la base della giurisdizione richiamata.
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Cita con precisione la sentenza CGUE rilevante
Riporta la sentenza con formula completa: «sentenza CGUE [data], causa [numero], [nome]» — ad es. «sentenza CGUE 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a.». Indica il punto della motivazione a cui ti riferisci.
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Collega il principio della sentenza ai fatti di causa
Spiega perché la pronuncia citata si applica al tuo caso. Se il vettore invoca circostanze straordinarie, replica richiamando le sentenze C-549/07 Wallentin-Hermann, C-257/14 van der Lans o C-315/15 Pešková sull'onere della prova a carico della compagnia.
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Allega prove e diffida di pagamento
Allega conferma di prenotazione, carte d'imbarco, corrispondenza con il vettore e la diffida con ricevuta. Sui termini di prescrizione applicabili, considera che la questione è contesa in Italia: la Cassazione SS.UU. ha applicato il termine biennale ex art. 949 Cod. Nav., mentre una parte della giurisprudenza di merito applica il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. Chiedi gli interessi legali ex art. 1284 c.c. dal giorno della messa in mora.
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